Lavoratori fragili: ruolo del medico competente e indicazioni operative - Circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre

I Ministeri del Lavoro e della Salute hanno recentemente emanato una circolare con oggetto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori cosiddetti fragili, che aggiorna quanto già disciplinato con la precedente circolare del 29 aprile 2020.

Con la nuova circolare si chiarisce il concetto di “Stato di fragilità ” applicata al mondo lavorativo.

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare a seguito dell’infezione da covid un esito più grave. In merito all’età-sulla base di evidenze scientifiche- va chiarito che tale parametro non costituisce  elemento sufficiente a definire uno stato di fragilità.

La “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio. Sono fragili quei lavoratori che hanno “malattie cronico-degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche)” o anche patologie “a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche”.

Ruolo del medico competente e indicazioni operative

Nell’attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria per il miglioramento continuo e il mantenimento dell’efficacia delle misure di contenimento

La circolare chiarisce che i lavoratori devono essere messi in condizioni di “richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria” e che “le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patrologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente”.

Questa documentazione sarà consegnata, ovviamente, non al datore di lavoro ma al medico competente (o all’ente pubblico prescelto laddove il datore di lavoro non abbia l’obbligo di nominare il medico competente), per cui non sussistono questioni inerenti la privacy.

Si conferma così che l’onere di attivare la sorveglianza e di evidenziare la propria condizione è posto in capo al lavoratore e non affidato alla ricerca da parte del datore di lavoro (che potrebbe anche non conoscere eventuali patologie del lavoratore).

Laddove non sussista l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente(si ricorda che l’obbligo dell’art. 83 del DL n. 34/2020 è decaduto il 31 luglio 2020), non essendo stata prorogata la relativa previsione, il lavoratore potrà ricorrere agli istituti previdenziali e ispettivi richiamati dall’art. 5 della legge n. 300/1970.

Sulla scorta di queste informazioni, il medico competente – o l’ente pubblico - esprimerà il proprio giudizio di idoneità e fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio da covid19.

La tematica è molto delicata e connessa ad uno scenario del tutto nuovo determinato dal covid19. Pertanto, in questa situazione, risulta fondamentale la sinergia tra lavoratori/medici coinvolti /aziende e la proattiva collaborazione con i medici competenti per gestire le prossime fasi.

 

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