Medici competenti: nuovi contenuti delle cartelle sanitarie e comunicazione con le ASL

Il Ministro della Salute ha approvato la modifica al contenuto della cartella sanitaria di rischio e le modalità delle comunicazioni dei medici competenti con le ASL.

Nuovo contenuto delle cartelle sanitarie

Il Ministro della Salute ha modificato l'allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008 sul contenuto delle cartelle sanitarie e di rischio che il medico competente deve redigere per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

La cartella può essere redatta in formato cartaceo o informatico e il nuovo format è semplificato rispetto al precedente ed è diviso in due parti:

  • visita preventiva, con l'aggiunta della anamnesi patologica remota e prossima (es. invalidità, malattie professionali ecc.), degli accertamenti integrativi e dei provvedimenti adottati dal medico (es. segnalazione di malattia professionale ecc.);
  • visite successive, con l'indicazione anche delle variazioni del programma di sorveglianza sanitaria.

Il decreto richiede solo la firma del medico competente e non del datore di lavoro, che deve fornire le informazioni necessarie per la compilazione della cartella.

Rispetto alle modalità di comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione, il DM prevede la firma del lavoratore e l'indicazione delle informazioni sulla possibilità di ricorso alla ASL contro il giudizio del medico competente.

Trasmissione dei dati alle ASL

Il DM 9 luglio 2012 dà attuazione all'obbligo per il medico competente di trasmettere alle ASL le informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. n. 81/2008.

I medici utilizzano lo schema del nuovo allegato 3B e lo trasmettono telematicamente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento; le ASL forniranno indicazioni su quale modalità seguire.

Entrata in vigore e regime transitorio

Il decreto entra in vigore il 25 agosto 2012 e fino al 25 agosto 2013 sarà in vigore un regime transitorio, nel quale non saranno previste sanzioni. Il primo termine per la trasmissione dell'allegato 3B scade il 30 giugno 2013.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Andrea Burlini, tel. 0258370.573, e-mail andrea.burlini@assolombarda.it.

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