Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in caso di nuova elezione o nuova designazione (obbligo sanzionato).
La comunicazione all'INAIL è a cadenza annuale e deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva (così come definita dall'art. 2, lett. t, del Testo unico) nella quale operano gli RLS e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione (procedura on line).
Punti di attenzione:
- L'inserimento in procedura può essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno;
- Non è possibile né eliminare né annullare un nominativo RLS inviato;
- Chi ha già ottemperato all’obbligo comunicando il nominativo (o i nominativi se gli RLS sono più di uno) non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di elezioni o designazioni;
- Successive comunicazioni, quindi, dovranno essere effettuate solo nel caso di nuove nomine o designazioni di RLS differenti o nuovi rispetto a quelli già segnalati.