Come noto, la legge n.105 del 18 luglio 2025 di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 modifica l'art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 per quanto riguarda la Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e la relativa franchigia.
In particolare, il comma 1 del nuovo art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 prevede che “Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce.”.
Il comma 3 dello stesso art. 6-bis recita poi che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 del presente articolo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.”.
Alla luce di quanto sopra, ribadiamo che i 90 minuti di franchigia riguardano solo l’attesa dei veicoli prima di poter effettuare le operazioni di carico e scarico, mentre il tempo di effettiva esecuzione delle operazioni di carico e scarico è un lasso di tempo separato (aggiuntivo) che deve essere concordato tra le parti.
Pertanto, consigliamo di concordare tra le parti non solo lo slot temporale entro cui il vettore deve presentarsi per le operazioni di carico e scarico ma anche la durata delle operazioni di carico e scarico stesse.