Subordinazione e prestazioni di carattere altamente professionale

Recente pronuncia della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 24391 del 3 novembre 2020, ha affermato che è da considerarsi subordinato il lavoratore che impartisca direttive al personale e non può essere, pertanto, qualificato come un consulente.

Nel caso di specie, infatti, la Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, condannata a regolarizzare la posizione contributiva del collaboratore, in quanto tra la ricorrente e lo stesso sussisteva un rapporto di natura subordinata, configurato solo apparentemente quale consulenza libero-professionale per servizi di marketing strategico e operativo e per l'organizzazione dell'ufficio marketing.

La sentenza impugnata, nel pervenire alla qualificazione di natura subordinata del rapporto, è partita dalla considerazione dei compiti del collaboratore "rientranti nell'ambito di competenze altamente qualificate in materia di marketing strategico" e ha osservato che la tipologia intellettuale e "sostanzialmente creativa" del contenuto dell'attività espletata, nonché l'ampiezza dell'autonomia decisionale ed operativa comportavano necessariamente un'attenuazione del potere direttivo in capo al datore di lavoro.

Inoltre, l'inserimento dell'attività del lavoratore, nell'organizzazione imprenditoriale della società ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali senza assunzione di rischio connesso all'effettivo raggiungimento di risultato, rappresentavano un forte elemento di subordinazione. 

Infine, il requisito dell'etero-organizzazione non rilevava sulla base dell'assoggettamento a precise direttive riguardanti le singole scelte di marketing, ma «nell'incardinazione nella complessiva struttura produttiva con perdita effettiva di individualità dell'attività del presunto consulente esterno che diviene parte del fattore umano dell'impresa».

Per tutti i motivi sopra illustrati, la Corte ha valorizzato il ruolo, non di sola direzione funzionale ma anche gerarchica, assunto dal lavoratore nei confronti del personale dipendente dalla società, ruolo che ha ritenuto "ontologicamente incompatibile con un rapporto libero professionale". 

A riprova di questo, sono da intendersi quali ulteriori elementi significativi della natura subordinata del rapporto, anche l'utilizzo esclusivo da parte del lavoratore di mezzi e strumenti aziendali (telefono fisso, cellulare, pc), la quotidianità di presenza nei locali della società, la fruizione di buoni pasto mensili e il rimborso delle spese di trasferta.

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