Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla Naspi

L’INPS fornisce chiarimenti per l’accesso all’indennità Naspi a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’Art. 14, comma 3, del Decreto Agosto.

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi viene richiesto, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi il lavoratore possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

Fermo restando detto principio, per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso alla stessa che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato. 

L’articolo 14, comma 3, del Decreto-Legge n. 104 del 2020 ha ulteriormente ampliato queste fattispecie disponendo che, anche nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale d’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, e limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo viene concessa la possibilità di poter accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi, naturalmente ove ricorrano anche gli altri presupposti di Legge.

In ordine all’ambito di applicazione del sopra citato articolo di Legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la disposizione ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ragione di quanto sopra, l’accesso alla prestazione Naspi per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’INPS ribadisce inoltre quanto già precedentemente indicato: per accedere alla Naspi, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale d’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono tenuti in sede di presentazione della domanda di indennità Naspi ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché, qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dallo stesso, qualsiasi altra documentazione utile attestante l’adesione al predetto accordo.

Infine viene evidenziato che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano tutti i presupposti di Legge, può accedere all’indennità di disoccupazione Naspi.

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