Il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 ha stabilito che le prestazioni di lavoro accessorio sono tutte quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di un anno civile (annualmente rivalutati). Fermo restando tale limite massimo, le attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Per lo svolgimento del lavoro accessorio i committenti acquistano telematicamente buoni orari (voucher) del valore di 10 euro cadauno.
Il medesimo decreto ha previsto che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile.
Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavorator di lavoro accessorio si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).ha stabilito che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese da parte di precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile.