Esonero versamento contributo addizionale decreto Ucraina. Chiarimenti Inps

L'INPS rende operativo lo sgravio dal pagamento della contribuzione addizionale dovuto per la cassa integrazione spettante ai datori di lavoro che svolgono attività appartenenti ai codici Ateco individuate dal decreto Ucraina.

16/03/2023

L’esonero dal versamento del contributo addizionale, dovuto alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa con conseguente ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo compreso dal 21 marzo 2022 al 31 maggio 2022, introdotto dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina) in quanto riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO, individuati dal decreto stesso, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell’autorizzazione della Commissione europea.

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