L'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Appuntamenti
20 Nov

Gestire l’uscita dei lavoratori: la flessibilità pensionistica come leva strategica per le imprese

hh 10:00 - 12:00

11 Dic

Byblos e la Previdenza nelle imprese grafiche, del cinema e dello spettacolo

hh 10:30 - 12:00