L'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Appuntamenti
11 Mar

Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio

hh 10:00 - 11:30

12 Mar

Le ricadute dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro subordinato

hh 16:00 - 18:00

20 Apr

Permessi Legge 104, congedi e malattia: ricadute dell’utilizzo improprio nel rapporto di lavoro

hh 10:00 - 12:00

22 Apr

La Responsabilità nel Contratto di Appalto: Profili Normativi e Giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30