L'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Appuntamenti
29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Il contenzioso sul licenziamento Individuale alla luce della recente giurisprudenza

hh 10:00 - 12:00

27 Ott

Il superamento del periodo di comporto: Regole, Deroghe e Casi Particolari

hh 16:00 - 18:00

19 Nov

Il superamento del periodo di comporto: Regole, Deroghe e Casi Particolari

hh 14:30 - 16:30