Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L'incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che riconoscono ai lavoratori una retribuzione non inferiore al salario giusto inteso come il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tenendo conto del settore, della categoria produttiva, dell’attività svolta e delle caratteristiche dell’azienda.
I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
L'incentivo non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.