Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero  o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. 

L'operatività dell'incentivo  è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

 

Appuntamenti
11 Mar

Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio

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12 Mar

Le ricadute dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro subordinato

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20 Apr

Permessi Legge 104, congedi e malattia: ricadute dell’utilizzo improprio nel rapporto di lavoro

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22 Apr

La Responsabilità nel Contratto di Appalto: Profili Normativi e Giurisprudenziali

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20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

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