L’esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
  • contratto di apprendistato;
  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale 

di soggetti beneficiari dell’ADI o del SFL.

Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.

L’assunzione agevolata deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del SFL o dell’ADI, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. 

 

Appuntamenti
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Licenziamenti individuali: spunti legali e pratici - Sede di Pavia

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16 Set

L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

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