L’agevolazione contributiva per l’assunzione dei lavoratori detenuti e internati è cumulabile solamente con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, L. 92/2012, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili. 

L'ulteriore incentivo economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta. 

 

Appuntamenti
16 Apr

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23 Apr

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14 Mag

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