Al fine di promuovere l’attività lavorativa da parte dei detenuti, è prevista questa agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

Nello specifico, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro di seguito elencati:

  • cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, L. n. 381/1991);
  • aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2. L. n. 193/2000).

I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate potranno accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.

Appuntamenti
14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

15 Ott

La mobilità internazionale dei lavoratori: prospettive e criticità

hh 10:00 - 11:30

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

hh 10:00 - 12:00

23 Ott

Zona Nord Ovest - Lavoro inclusivo, crescita competitiva e opportunità per le imprese

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6 Nov

Il rilievo di Fonchim nella Previdenza dell’Industria chimica e farmaceutica

hh 10:30 - 12:00