Al fine di promuovere l’attività lavorativa da parte dei detenuti, è prevista questa agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

Nello specifico, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro di seguito elencati:

  • cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, L. n. 381/1991);
  • aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2. L. n. 193/2000).

I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate potranno accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.

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