Esportazione DPI - modalità di richiesta delle autorizzazioni

Il Ministero degli Esteri fornisce le istruzioni per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione individuali, prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 402 del 14 marzo 2020 e relative Linee Guida della Commissione Europea (versione aggiornata al 20.3.2020) per l'esportazione di dispositivi di protezione individuale nei Paesi extra UE, a causa del persistere della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale di cui all’Allegato 1 del Regolamento, l’esportazione degli stessi nei Paesi extra UE è sottoposta ad autorizzazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, sentita la Protezione Civile.

Il regolamento entra in vigore il 14 aprile, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e si applica per un periodo di sei settimane. Esso cessa automaticamente di applicarsi al termine di tale periodo di sei settimane.

Ai sensi della rettifica apportata dalla Commissione UE al predetto Regolamento, da tale procedura sono esentate le esportazioni di DPI verso i Paesi EFTA (Islanda, Lichtestein, Norvegia e Svizzera), verso Andorra, Far Oer, Repubblica di San Marino e Vaticano e verso i Paesi che hanno rapporti speciali con Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (i cosiddetti "Annex II countries") .

Le domande dovranno pervenire con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it

Il rilascio delle autorizzazioni avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della di richiesta via PEC ove ricorrano i necessari presupposti elencati all’art. 2, c. 3, del  Regolamento. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le domande (in formato PDF) andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative.

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega speciale a presentare istanza di esportazione di dispositivi di protezione individuale, rilasciata dall’esportatore e accompagnata da documento di identità del delegante.

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

  • Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 2 c. 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce e il paese di destinazione;
  • Eventuale delega speciale dell’esportatore;
  • Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:
    1. che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
    2. che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
    3. di essere stabilito in Italia.
  • Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail dgue.dpi@esteri.it

NB: Queste indicazioni sostituiscono quelle precedentemente fornite che prevedevano il rilascio dell'autorizzazione attraverso la piattaforma SIVA 

Contatti

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Chiara Fanali, tel. 0258370.373, e-mail ; Giulia Repetto, tel. 0258370.497, e-mail giulia.repetto@assolombarda.it; Selena Pizzocoli, tel 0393638237, e-mail selena.pizzocoli@assolombarda.it

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