Imposta di Bollo – Versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche (se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2021 è maggiore di 250 €).
Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare 2021.
L’imposta di bollo è dovuta esclusivamente se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2021 è maggiore di 250 €, altrimenti il versamento è ulteriormente differito alla scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa al III° trimestre dell’anno, ossia entro il 30 novembre 2021.
La possibilità di fruire del differimento del termine di versamento dell’imposta di bollo è stata introdotta dall’art. 26 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) ed i termini per il versamento sono stati modificati, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dal Decreto del 4 dicembre 2020, le cui regole tecniche sono state poi definite dal Provv. AE n. 34958 del 4 febbraio 2021.
L’imposta di bollo può essere versata mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il Modello F24.