Imposta di Bollo – Versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche (se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2020 è maggiore di 250 €)
Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare 2020.
L’imposta di bollo è dovuta esclusivamente se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2020 è maggiore di 250 €, altrimenti il versamento è ulteriormente differito alla scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa al III° trimestre dell’anno, ossia entro il 20 ottobre 2020.
Pertanto, devono effettuare il versamento coloro che:
- sono stati obbligati a versare l’imposta di bollo del I° trimestre 2020 il 20 aprile, in quanto l’imposta dovuta era superiore a 250 €, quindi dovranno versare il 20 luglio l’imposta dovuta per il II° trimestre 2020;
- non hanno versato l’imposta di bollo del I° trimestre 2020 il 20 aprile, in quanto non obbligati al versamento in ragione del fatto che l’imposta dovuta era inferiore a 250 €, dunque dovranno versare l’importo cumulativo dell’imposta dovuta per il I° e il II° trimestre 2020.
Tale possibilità di fruire del differimento del termine di versamento dell’imposta di bollo è stata introdotta recentemente dall’art. 26 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”).
L’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare dell’imposta dovuta, determinato in base ai dati contenuti nelle fatture elettroniche trasmesse al SdI, riportando l’informazione nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
L’imposta di bollo può essere versata mediante il servizio presente nella predetta area riservata con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.