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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Le quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti da violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada (di cui alla Legge n. 689/1981) non sono soggette all'imposta di bollo.
Le locazioni di fabbricati in Italia effettuate da soggetti esteri aventi P.I. Italiana sono rilevanti ai fini IVA in Italia (art. 7-quater), ma non devono essere fatturate con la P.I. Italiana, in quanto l'imposta è assolta mediante reverse charge dai locatari, poiché sono soggetti passivi stabiliti in Italia. Il possesso di un numero di P.I. in Italia da parte di un soggetto estero (ID o RF) non preclude al medesimo il diritto di richiedere il rimborso IVA sugli acquisti effettuati nel territorio Italiano.
L'IVA dei servizi welfare è indetraibile, in quanto non è ravvisabile il nesso tra il servizio offerto e l'attività del datore di lavoro.
Per l'acquisto e l'importazione definitiva di carburanti per motori ad uso di autotrazione, a benzina e a gasolio, vige il divieto d'utilizzo della dichiarazione d'intento. L'unica eccezione è rappresentata dalle cessioni aventi ad oggetto il gasolio commerciale impiegato come carburante per lo svolgimento della propria attività da parte degli esercenti trasporto di beni e persone in possesso dei requisiti normativi richiesti dal TUA (Testo Unico Accise).
La stabile organizzazione in Italia di una società che ha trasferito la propria residenza fiscale all'estero conserva lo status di esportatore abituale e il plafond maturato in Italia. Inoltre, qualora la stabile organizzazione prosegua nell'esercizio d'impresa in continuità sul territorio dello Stato di una società italiana che ha trasferito la propria residenza all'estero, la branch conserva il numero di P.I. della società trasferita (int. n. 73/2018).
Le preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, tra cui anche polvere e creme per far aderire le dentiere, fili interdentali e dentifrici, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 22%, in quanto non possono essere ricompresi tra i dispositivi medici che fruiscono dell'IVA al 10%. Ciò a meno che non possano essere ricondotti tra le sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.