I contributi COVID non impattano sul riporto delle perdite fiscali
Con un atto di indirizzo il MEF risolve la questione della riportabilità delle perdite in presenza di contributi che non concorrono a formare il reddito
Il MEF ha pubblicato sul proprio sito un atto di indirizzo con cui chiarisce che i contributi erogati in relazione all’emergenza da COVID-19 non incidono sulla determinazione delle perdite fiscali riportabili ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.
Il chiarimento nasce a seguito di una prassi accertativa dell’Agenzia delle Entrate, che ha provveduto a ridurre le perdite fiscali delle imprese beneficiarie dei contributi COVID, sulla base di una interpretazione estremamente rigorosa dell’articolo 10-bis, comma 1, del DL 137/2020.
La norma, infatti, sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR, senza menzionare espressamente l’articolo 84 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate aveva così ritenuto applicabile la regola generale prevista dal comma 1 della norma, secondo cui “la perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta (…), per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5”1.
Con l’atto di indirizzo, il MEF prende le distanze da questa ricostruzione, evidenziando l’esistenza di un tertium genus di proventi: somme che non sono né esenti né escluse, ma che semplicemente “non concorrono” alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Tale precisazione è estremamente importante, perché estensibile a tutte le misure agevolazioni che adottano formulazioni normative analoghe a quelle previste durante la pandemia. Rientrano in tale ambito, ad esempio, il credito d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0, il credito d’imposta R&S e numerose altre agevolazioni introdotte nel tempo che potenzialmente potevano essere oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda, infatti, che gli atti di indirizzo del Dipartimento delle Finanze forniscono chiarimenti interpretativi che vincolano e orientano l’attività degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. È quindi ragionevole attendersi l’abbandono dei contenziosi in essere e, più in generale, dei procedimenti di accertamento fondati sull’orientamento precedentemente adottato.
Note
1. Questa interpretazione era stata confermata anche in occasione della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29 ottobre 2025.
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