Decreto Liquidità: imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n .9 del 13 aprile 2020, tra i numerosi chiarimenti forniti, si è soffermata anche a commentare le modifiche apportate dal Decreto Liquidità alla disciplina dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.

In sintesi l’art.26 del D.L. n.23/2020, c.d. Decreto Liquidità consente di differire il versamento dell'imposta di bollo, relativa al 1° trimestre, dal 20 aprile (scadenza naturale) al 20 luglio (termine relativo al 2°trimestre dell'anno di riferimento), nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a 250 euro.

Qualora poi al 30 giugno l'importo dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per i primi due trimestri non raggiunga ancora la soglia di 250 euro, il relativo versamento potrà essere ulteriormente differito al 20 ottobre (scadenza relativa al 3° trimestre del medesimo anno solare).

Più in particolare l’art.26 del Decreto liquidità allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, ha riformulato la disposizione contenuta nell’art.17 del Decreto Legge n. 124/2019, modificando a regime il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, non soggette ad IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
La modifica riguarda esclusivamente l’imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre rimanendo invariati i termini di versamento del 2° e 3° trimestre dell’anno solare.

Si ricorda che il comma 1-bis dell’art.17 del D.L. n.124 aveva disposto con decorrenza 1° gennaio 2020 che nell’ipotesi in cui gli importi dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche non avessero superato il limite annuo di 1.000 euro, il relativo versamento potesse essere effettuato con periodicità semestrale anziché trimestrale.  Tale disposizione nello specifico prevedeva che l’adempimento potesse essere assolto con due versamenti semestrali da effettuare entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Come precisato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n.9/E/2020, il Decreto Liquidità, al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche ha sostituto integralmente il comma 1-bis dell’art. 17, del D.L n. 124/2019 prevedendo che:

  • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 luglio, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno;
  • nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel 1° e nel 2° trimestre sia complessivamente inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa sia al 1° che al 2° trimestre possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 ottobre ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3°trimestre dell’anno.

Ad esempio:
Se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il 1° trimestre 2020 fosse pari a 100 euro, il relativo versamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2020 anziché alla scadenza naturale del prossimo 20 aprile.
Se poi l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del 2° trimestre fosse pari a 50 euro il relativo versamento potrebbe essere effettuato entro il 20 ottobre 2020 (al posto del 20 luglio 2020), unitamente ai 100 euro dovuti per il 1° trimestre.

L’Agenzia nella circolare sottolinea inoltre che la modifica delle date di versamento riguarda solo l’imposta di bollo relativa al 1° e al 2° trimestre, mentre nulla cambia per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre dell’anno solare.

Nello specifico l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche:

  • emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, dovrà essere versata entro il 20 ottobre;
  • emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, dovrà essere versata entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

Si riporta il seguente specchietto riassuntivo

Periodo emissione fatture  Imposta di bollo dovuta  Termine di versamento
1° trimestre < 250 euro 20 luglio
1° e 2° trimestre < 250 euro 20 ottobre
3° trimestre qualsiasi importo 20 ottobre
4° trimestre qualsiasi importo 20 gennaio

Modalità di pagamento dell’imposta

Si ricorda inoltre che, con specifico riferimento alle fatture elettroniche, per consentire il pagamento, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate attraverso il SdI.
Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia.

Infine è utile evidenziare che il contribuente se vuole può integrare il numero dei documenti soggetti a bollo rispetto a quello comunicato dalla Agenzia delle Entrate. Tale possibilità è importante in quanto permette al destinatario della fattura elettronica di assolvere all’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche nelle quali ad esempio il proprio fornitore per errore non ha valorizzato l’imposta nell’apposito blocco “Dati Bollo”.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario/postale, oppure utilizzando il modello F24 telematico predisposto dalle Entrate.

Per il pagamento dell’imposta di bollo tramite modello F24 sono stati istituiti appositi codici tributo mediante la Risoluzione 42/E del 9 aprile 2019 (uno per ciascun trimestre di riferimento e altri 2 rispettivamente per sanzioni ed interessi).
In particolare i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521-primo trimestre
  • 2522-secondo trimestre
  • 2523-terzo trimestre
  • 2524 -quarto trimestre
  • 2525-sanzioni
  • 2526-interessi.

Nel modello F24 tali codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione dell’anno cui il versamento si riferisce nel campo “anno di riferimento” (attualmente 2020).

Sanzioni

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio si rammenta che nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’art.12-novies del D.L.n.34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto una nuova procedura di comunicazione telematica tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente.

In particolare in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta d bollo da versare, della sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato e degli interessi dovuti.

Se le somme sono pagate dal contribuente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione si riduce a 1/3.  Diversamente l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi non versati.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: 

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