Decreto "Cura Italia" - Incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto al Coronavirus

Il Decreto prevede una detrazione Irpef del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche e la deduzione integrale ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese.

L'art. 66 del Decreto Legge "Cura Italia"1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, prevede degli incentivi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus.

Donazioni effettuate da persone fisiche

Il Decreto introduce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali. Le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus.

La detrazione non può essere superiore a 30.000 euro e, pertanto, l’importo massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000 euro.

Possono beneficiare della detrazione solo le erogazioni destinate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Donazioni effettuate da imprese

Per le donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza coronavirus, il Decreto stabilisce che si applica l'art. 27 della L. 133/19992. Pertanto:

  • le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
  • le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).

Non sono previsti limiti all'importo deducibile.

Ai fini Irap, tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

La disciplina contenuta nell'art. 27 della L. 133/1999, a cui rinvia il Decreto "Cura Italia", consente di agevolare solo le erogazioni liberali effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti, come identificati dal D.P.C.M. 20 giugno 20003

Valorizzazione delle erogazioni in natura

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto interministeriale 28 novembre 2019. Pertanto:

  1. l'ammontare della detrazione o deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del cosiddetto "valore normale" (art. 9 del Tuir);
  2. se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
  3. se l’erogazione liberale ha per oggetto i beni prodotti o scambiati dall'impresa4, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’articolo 92 del Tuir;
  4. qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:

  • la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori,
  • nonchè la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Nel caso previsto dal precedente punto 4 (bene di valore superiore a 30.000 euro o non valorizzabile in base a criteri oggettivi), il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

Note

1. D.L. 17 marzo 2020 n. 18, entrato in vigore il 17 marzo 2020.

2. Si ricorda che l’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento alle liberalità a sostegno delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro e non considera destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa le cessioni gratuite di beni. La stessa norma stabilisce che le due forme di elargizione (denaro e beni) non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

3. Il D.P.C.M. 20 giugno 2000 identifica i seguneti soggetti: a) onlus (art. 10, D.Lgs. 460/1997; b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; c) fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità calamità pubbliche o altri eventi straordinari; d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; e) associazioni sindacali e di categoria.

4. Si tratta dei beni e servizi di cui all'art. 85, c. 1, lettere a) e b) del Tuir:
a) beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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