Decreto “Cura Italia” - Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e credito d’imposta per le botteghe e i negozi

Per il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro si attende un decreto che regoli le modalità operative dell’agevolazione, mentre il credito d’imposta per botteghe e negozi potrà già essere utilizzato in compensazione, tramite F24, a decorrere dal 25 marzo 2020.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro1 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è stato introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente. 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni applicative dell’agevolazione verranno regolate da un apposito Decreto Ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 182, cioè entro il 16 aprile 2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi3

Per i soggetti esercenti attività d’impresa è stato riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a condizione che l’immobile locato rientri nella categoria catastale C/1, ossia in “Negozi e botteghe”.

Il credito d’imposta suddetto non può essere fruito dalle imprese che non sono state interessate dall’obbligo di sospensione delle attività commerciali al dettaglio e delle attività di servizi alla persona, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 20204.

Il credito d’imposta per botteghe e negozi può essere fruito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: a tal fine è stato approvato il codice tributo 6914 da esporre nella sezione Erario del modello ed utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 20205.

In base alle elaborazioni effettuate è stato stimato che il presente credito d’imposta avrà un effetto sulle casse dell’erario, nell’anno 2020, per un importo pari a circa 356,3 milioni di euro6.

Note

1. Articolo 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
2. Il Decreto è stato pubblicato nella GU n. 70 del 17 marzo 2020, pertanto è entrato in vigore il 17 marzo 2020.
3. Articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
4. In particolare, sono escluse dal credito d’imposta per le botteghe e i negozi le imprese indicate negli allegati nn. 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020, cioè a titolo esemplificativo (non esaustivo) le seguenti attività: ipermercati, supermercati e discount di alimentari e commercio al dettaglio di apparecchi informatici ed elettronici, di carburante, di ferramenta, di giornali, riviste e periodici, di medicinali e prodotti medicali, di profumeria e igiene personale, nonché di servizi di lavanderia e pulitura dei tessuti e delle pellicce, di lavanderie industriali, di tintorie e di pompe funebri.
5. Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020.
6. Relazione tecnica al D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Contenuti Correlati

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
Allegati nn. 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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