Bonus investimenti pubblicitari 2023

L’invio delle comunicazioni per prenotare il credito d’imposta sarà possibile dal 1° al 31 marzo 2023.

1° marzo 2023

Dal 1° al 31 marzo 2023 sarà possibile inviare la comunicazione per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2023.

Sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati pubblicati il modello di comunicazione aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione.

Il modello deve essere utilizzato per inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” con l’indicazione degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e per presentare la “Dichiarazione sostitutiva”, che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta va inviata via web dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo.

Resta invariata la modalità di presentazione del modello, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nell’area riservata.

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria della misura subordinata all’incremento minino dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell’anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

L’agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria1 è stata più volte rimodulata. Da ultimo è stata modificata dal decreto “Energia”2 che ha ristretto gli ambiti applicativi del sostegno economico e fissati nuovi limiti.

Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:

  • il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
  • il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell’incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all’anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l’attività nel corso dell’anno
  • più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria sono disponibili le Faq sul credito d’imposta elaborate con il supporto dell’Agenzia delle entrate.

Note
1. Introdotto originariamente dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
2. Articolo 25-bis del DL n. 17/2022.

Contatti

Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, fax 02 58370334, e-mail fisc@assolombarda.it
Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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