Covid - 19 - Conversione in legge del decreto "Cura Italia": novità in materia di gestione dei rifiuti e rinvio scadenze

Convertito in legge il decreto 17 marzo 2020, n. 18, con alcune novità sulla validità delle autorizzazioni ambientali in scadenza e in materia di gestione dei rifiuti. Confermato inoltre, il rinvio di alcune scadenze ambientali.

Nella conversione in legge1 del decreto "Cura Italia", viene riformulato l'art. 103 disponendo:

  • la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza2. In tale norma sono da ricomprendere tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

L'art. 113, conferma il rinvio al 30 giugno per le seguenti scadenze:

  • presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)3;
  • presentazione annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi4;
  • comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 20195.
  • versamento annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali6.

Viene inoltre introdotto il nuovo art. 113-bis, che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, ovvero fino a 60 m3 di cui al massimo 20 m3 di rifiuti pericolosi7 mentre il limite temporale massimo può estendersi fino a 18 mesi8.

Note

  1. In attesa di pubblicazione sulla G.U. si allega il testo in uscita dal Senato e approvato dalla Camera con voto di fiducia.
  2. A oggi lo stato di emergenza è dichiarato fino al 31 luglio 2020.
  3. di cui all'art. 6, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  4. di cui all’art. 15, comma 3, del D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188.
  5. di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs 14 marzo 2014, n. 49.
  6. di cui all’art. 24, comma 4, del D. Lgs 3 giugno 2014, n. 120.
  7. In Regione Lombardia, per effetto dell'ordinanza 1 aprile 2020, n. 520, oltre al raddoppio dei quantitativi, sono stati raddoppiati anche i termini temporali e pertanto i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.
  8. termine normalmente previsto in 1 anno.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
  • Giuseppe Spina, tel. 0393638.262 (Monza);
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370344.
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