Logistica merci: attuazione sistema di interscambio pallet
Completato il quadro attuativo della disciplina sull’interscambio dei pallet e pubblicate le nuove linee guida operative
Sulla GU n.281 del 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 che, all’articolo 2, modifica e fornisce attuazione alla legge n. 51 del 20 maggio 2022 sull’interscambio di pallet.
Nel mese di febbraio 2026 sono state pubblicate le linee guida che forniscono indicazioni operative e chiarimenti interpretativi delle modifiche introdotte (in allegato).
Ambito di applicazione: la norma si applica esclusivamente ai pallet interscambiabili ovvero ai pallet standardizzati e riutilizzabili realizzati in conformità ai capitolati tecnici (es. EPAL, EUR-UIC). La norma si applica solo nell'ambito dei trasporti nazionali oppure anche nei trasporti internazionali solo se è presente una rottura di carico nel territorio nazionale. Inoltre la norma si applica solo nei casi in cui i pallet non siano oggetto di compravendita o non siano stati ceduti a titolo gratuito (ma ne deve essere data indicazione nei documenti di trasporto o commerciali).
Adempimenti per le aziende: i soggetti che ricevono i pallet che rientrano nell'ambito di applicazione di cui sopra sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente del trasporto dello stesso quantitativo e della stessa tipologia di pallet ricevuto e con caratteristiche tecnico qualitative equiparabili. La restituzione deve avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna oppure in un altro luogo concordato tra le parti di prassi nei tempi concordati per il carico e scarico delle merci. Le aziende proprietarie dei pallet o quelle committenti del trasporto devono indicare nei documenti di trasporto (es. DDT, borderò di carico) oppure nei documenti commerciali (es. fatture, ordini di consegna / acquisto) il numero e la tipologia dei pallet consegnati.
Buono pallet: in caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo. Su richiesta da parte del soggetto obbligato alla restituzione, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o al committente. Il buono pallet deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire.
Mancata riconsegna dei pallet: la mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet comporta l’obbligo per il soggetto obbligato alla restituzione al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
Valore medio di mercato dei pallet: il valore medio di mercato dei pallet di EPAL aggiornato periodicamente è disponibile qui
Si rimanda alla lettura delle linee guida allegate l'approfondimento delle ulteriori specifiche della normativa.
Contatti
Area Territorio (email andrea.agresti@assolombarda.it - tel. 0258370204 / 03936381)
Area Ambiente (email pietro.cattaneo@assolombarda.it - tel. 3420397948)
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