PPWR - Le scadenze per le imprese
Le scadenze per le imprese (2025 → 2040)
Percorso di obblighi crescenti. Per ogni anno sono indicati gli obblighi per le imprese e le tempistiche della Commissione UE; le date esatte sono riportate all'interno dei singoli punti.
2025 — Entrata in vigore
L'11 febbraio 2025 il Regolamento (UE) 2025/40 entra formalmente in vigore. Si apre il periodo transitorio verso la piena applicazione (12 agosto 2026): è la finestra utile per mappare gli imballaggi e impostare il percorso di adeguamento.
Obblighi per le imprese
- Riutilizzabilità (art. 11) — dall'11 febbraio 2025: un imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa i criteri dell'art. 11. Il requisito è da inserire nella dichiarazione di conformità dal 12 agosto 2026.
2026 — Scattano gli obblighi generali
Dal 12 agosto 2026 il Regolamento si applica in generale (art. 71). È il primo vero traguardo di conformità per le imprese.
Obblighi per le imprese
- Riciclabilità (art. 6) — dal 12 agosto 2026: tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili (principio generale; i criteri di progettazione per il riciclaggio si applicano dal 2030 e la riciclabilità ‘su scala’ dal 2035).
- Riutilizzabilità (art. 11) — dal 12 agosto 2026: si applica il requisito di riutilizzabilità (un imballaggio è riutilizzabile se soddisfa i criteri dell'art. 11).
- Sostanze — PFAS (art. 5. par.5) — dal 12 agosto 2026: gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS pari o superiori ai valori limite fissati dal Regolamento.
- Metalli pesanti (art. 5. par.4) — dal 12 agosto 2026: limiti specifici per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o loro componenti.
- Riduzione al minimo delle sostanze preoccupanti (art. 5 par.1) — dal 12 agosto 2026: gli imballaggi vanno fabbricati riducendo al minimo presenza e concentrazione di sostanze che destano preoccupazione.
- Dichiarazione di conformità UE (art. 39; all. VII-VIII) — dal 12 agosto 2026: il fabbricante (unico soggetto responsabile nella filiera) redige, per ciascun imballaggio, il fascicolo tecnico (all. VII) e la dichiarazione di conformità secondo lo schema dell'all. VIII. È un documento dinamico, che si aggiorna con l'entrata in vigore progressiva delle prescrizioni, e va conservato 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).
2027 — Sanzioni, ricarica Ho.Re.Ca. e regole attuative
Si definisce il quadro sanzionatorio nazionale, scatta il primo obbligo Ho.Re.Ca. e prende forma buona parte delle regole tecniche di dettaglio a cura della Commissione.
Obblighi per le imprese
- Sanzioni (art. 68) — dal 12 febbraio 2027: entra in vigore il regime sanzionatorio, di competenza dei singoli Stati membri; deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo (per l'Italia non ancora definito).
- Ho.Re.Ca. — obbligo di ricarica (art. 32) — dal 12 febbraio 2027: i distributori finali del settore alberghiero, ristorazione e catering che usano imballaggi da asporto per bevande calde o fredde e alimenti pronti devono consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore da riempire.
2028 — Offerta di riutilizzo Ho.Re.Ca. e criteri di progettazione
Decolla l'offerta di riutilizzo nel canale Ho.Re.Ca., scattano compostabilità e riduzione dello spazio vuoto per la vendita e, dal 12 agosto, l'etichettatura armonizzata.
Obblighi per le imprese
- Ho.Re.Ca. — offerta di riutilizzo (art. 33) — dal 12 febbraio 2028: gli stessi distributori finali devono offrire ai consumatori l'opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
- Compostabilità (art. 9) — dal 12 febbraio 2028: obbligo di compostabilità industriale per bustine, cialde e filtri di tè, caffè o altre bevande in materiale permeabile utilizzati e smaltiti con il prodotto, e per le etichette adesive apposte su ortofrutta.
- Riduzione al minimo — imballaggi per la vendita (art. 24, par. 4) — dal 12 febbraio 2028: gli operatori economici che riempiono l'imballaggio per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario a garantirne la funzionalità e la protezione del prodotto (la riduzione di peso e volume ai sensi dell'art. 10 si applica invece dal 1° gennaio 2030).
- Etichettatura armonizzata (art. 12) — dal 12 agosto 2028: obbligo di apporre l'etichetta armonizzata UE su composizione e conferimento (esclusi imballaggi da trasporto e DRS); per gli imballaggi in plastica l'etichetta indica anche la percentuale di contenuto riciclato. In caso di ritardo negli atti di esecuzione, l'obbligo slitta a 24 mesi dopo la loro entrata in vigore.
2029 — Verifica del riciclato, etichette del riuso e deposito cauzionale
Diventa operativa la verifica del contenuto di riciclato, scatta l'etichettatura degli imballaggi riutilizzabili e gli Stati membri devono avviare i sistemi di deposito cauzionale.
Obblighi per le imprese
- Contenuto di riciclato — verifica (art. 7, par. 11) — dal 1° gennaio 2029: il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di riciclato devono essere conformi alla metodologia dell'atto di esecuzione (o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione , se posteriore).
- Etichettatura imballaggi riutilizzabili (art. 12, par. 2) — dal 12 febbraio 2029: gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato devono recare l'etichetta prevista (o 30 mesi dopo l'atto di esecuzione, se posteriore).
2030 — La fase più impegnativa
Dal 1° gennaio 2030 entrano in vigore contemporaneamente le soglie quantitative su contenuto di riciclato, progettazione per il riciclaggio e riutilizzo. È lo scaglione che richiede più anticipo di preparazione.
Obblighi per le imprese
- Contenuto minimo di riciclato — plastica (art. 7, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: 30% imballaggi sensibili al contatto in PET; 10% sensibili al contatto in altre plastiche; 30% bottiglie di plastica monouso per bevande; 35% altri imballaggi in plastica.
- Riciclabilità — progettazione (art. 6, par. 3) — dal 1° gennaio 2030: gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio e classificati per prestazione: classe A (≥95%), B (≥80%), C (≥70%). Sotto il 70% l'imballaggio è considerato non riciclabile e non può essere immesso sul mercato.
- Riduzione al minimo — peso e volume (art. 10) — dal 1° gennaio 2030: il fabbricante o l'importatore garantisce che peso e volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario a garantirne la funzionalità.
- Riutilizzo — imballaggi da trasporto e raggruppati (art. 29, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 40% costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
- Riutilizzo — tra siti propri, imprese collegate e nello stesso Stato membro (art. 29, par. 2-3) — dal 1° gennaio 2030: gli imballaggi da trasporto utilizzati tra i siti dell'operatore o di imprese collegate, o per consegne ad altro operatore nello stesso Stato membro, devono essere riutilizzabili in un sistema di riutilizzo.
- Riutilizzo — imballaggi multipli in scatole, escluso cartone (art. 29, par. 5) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 10% costituito da imballaggi riutilizzabili.
- Riutilizzo — bevande, distributore finale (art. 29, par. 6) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 10% delle bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
- Restrizioni Allegato V (art. 25) — dal 1° gennaio 2030: divieto di immettere sul mercato determinati formati monouso — imballaggi multipli in plastica, imballaggi in plastica per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, porzioni individuali e formati monouso del settore Ho.Re.Ca., amenities del settore ricettivo e borse di plastica ultraleggere — fatte salve le deroghe previste.
- Ricarica — refill (art. 28, par. 5) — dal 1° gennaio 2030: i distributori finali con superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10% della superficie a stazioni di ricarica.
2035 — Riciclabilità riciclata su scala
Alla progettazione per il riciclaggio si aggiunge il requisito di effettiva riciclabilità su larga scala.
Obblighi per le imprese
- Riciclabilità su larga scala (art. 6) — dal 1° gennaio 2035: tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili nel senso che, divenuti rifiuto, possono essere oggetto di raccolta differenziata, smistati in flussi specifici e riciclati su scala (o cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se posteriore).
2038 — Soglia di riciclabilità più severa
Si alza l'asticella della riciclabilità richiesta per l'immissione sul mercato.
Obblighi per le imprese
- Riciclabilità (art. 6) — dal 1° gennaio 2038: non possono più essere immessi sul mercato gli imballaggi che non sono riciclabili in classe A o B (tabella 3, allegato II).
2040 — Orizzonte finale
Ultimo scaglione previsto dal Regolamento, con le soglie più elevate su contenuto di riciclato e riutilizzo.
Obblighi per le imprese
- Contenuto minimo di riciclato — plastica (art. 7, par. 2) — dal 1° gennaio 2040: 50% imballaggi sensibili al contatto in PET; 25% sensibili al contatto in altre plastiche; 65% bottiglie di plastica monouso per bevande; 65% altri imballaggi in plastica.
- Riutilizzo — trasporto e raggruppati (art. 29, par. 1) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 70% in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
- Riutilizzo — imballaggi multipli (art. 29, par. 5) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 25% (scatole, escluso cartone).
- Riutilizzo — bevande, distributore finale (art. 29, par. 6) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 40% delle bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili.
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