Decreto Legge "Rilancio": confermate le misure per la sicurezza dei lavoratori e aggiunte alcune novità

Il DL n. 34/2020 contiene numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Facciamo il punto anche sulle ordinanze regionali e gli strumenti a disposizione emessi dalle ATS.

Il DL n. 34/2020 (scarica il testo e la relazione illustrativa) riporta numerose norme che riguardano anche salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

  • art. 66 - "Modifiche all’articolo 16 della Legge n. 27/2020 in materia di dispositivi di protezione individuale" - Le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza;
  • art. 81 "Sospensione dei termini" - Resta valido l'art. 103 della Legge n. 27/2020 (gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). I DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, sono validi fino al 15 giugno 2020;
  • art. 83 "Sorveglianza sanitaria eccezionale" - Viene introdotto l'obbligo aggiuntivo per i datori di lavoro di impostare una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a COVID (fermo restando il generale obbligo di sorveglianza sanitaria già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008). Questo obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, anche quelli che non hanno nominato precedentemente il medico competente; la norma prevede che INAIL potrà fornire medici alle aziende (le tariffe saranno rese note successivamente).
    L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della sorveglianza eccezionale "non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro".
  • art90 "Lavoro agile" - Nel periodo di emergenza e non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di "lavoro agile" avviata con l’emergenza COVID può continuare ad essere applicata; gli obblighi di informativa (legge n. 81/2017) sono ancora assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (clicka qui per il documento INAIL);
    Assolombarda consiglia di contestualizzare il documento INAIL all'effettiva situazione COVID in cui il lavoro da remoto non è esattamente quello disciplinato dalla Legge n. 81/2017.
     La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
    I genitori di figli con meno di 14 hanno un diritto specifico al lavoro da remoto;
  • art. 95 "Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro" - INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, per l’acquisto di apparecchiature, dispositivi e strumentazioni anti COVID-19. Le risorse saranno gestite da Invitalia S.p.A. Il Bando ISI 2019 è revocato;
  • art. 120 "Credito d'imposta per le aziende" - Il credito d'imposta è del 60% delle spese sostenute nel 2020 e riguarda un'ampia gamma di spese per contrastate la pandemia, mentre l'art. 125 riguarda il credito d'imposta per sanificazione e acquisto DPI.

Restano sempre in vigore le seguenti norme:

Tutte le disposizioni confermano la necessità di adottare il Protocollo aziendale (all. 12 DPCM 17 maggio 2020).

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