È riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese in argomento, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta, ovvero  3.750 euro su base annua.

L'esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi.

Per le imprese che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio, nel limite di due unità di personale attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata, e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in regime di aiuti «de minimis».

L’esonero contributivo è riconosciuto dal MUR, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili (150 milioni di euro).

 

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