Rottamazione-quater – Versamento per riammissione alla procedura
Per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione della rottamazione-quater a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute per effetto dell’adesione alla rottamazione-quater, scade il termine per versare i relativi importi ai fini della riammissione alla procedura di rottamazione dei ruoli.
In particolare, il pagamento delle somme dovute, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
NB: tale opportunità è stata riconosciuta in sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (art. 3-bis del DL n. 202/2024). Per un approfondimento si veda: Riammissione alla rottamazione quater.
Prossima rata in scadenza: 30 novembre 2025