Adempimenti Tributari Sospesi Decreto Cura Italia – Effettuazione
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia scade il termine per l’effettuazione degli adempimenti tributari sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio in ragione della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, ai sensi di quanto previsto nell’art. 62, del “Decreto Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
In particolare, gli adempimenti sospesi che devono essere effettuati sono i seguenti (tra parentesi la data del termine ordinario soggetto a sospensione):
- Intrastat:
- del mese di marzo per i contribuenti mensili (25 aprile 2020);
- del primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali (25 aprile 2020);
- del mese di aprile per i contribuenti mensili (25 maggio 2020);
- Dichiarazione annuale IVA per il 2019 (30 aprile 2020);
- Esterometro relativo al primo trimestre 2020 (30 aprile 2020);
- Modello IVA TR per il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2020 (30 aprile 2020);
- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al primo trimestre 2020, riferite al periodo gennaio-marzo (31 maggio 2020).
- Trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti esercenti attività di commercio al minuto con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 €, che quindi possono trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile, relativi ai mesi di:
- Febbraio (31 marzo 2020);
- Marzo (30 aprile 2020);
- Aprile (31 maggio 2020);