L’istituto dell’adempimento collaborativo -  partito con un progetto pilota nel 2013 - è definito dal DLgs n. 128/2015. Lo scopo prioritario del regime è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un’interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.

Il DLgs. n. 221/2023, attuativo della Legge delega di riforma fiscale, ha modificato significativamente l'istituto, ampliando i soggetti amessi al regime (con una progressiva riduzione della soglia di accesso), introducendo nuovi obblighi di certificazione e attenuando il regime sanzionatorio amministrativo e penale.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

 

Certificazione del Tax Control Framework (TCF)                 

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework), deve essere “integrato” ovvero inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, al fine di assicurare la conformità ai principi contabili adottati dal contribuente. Tra i requisiti del sistema di controllo del rischio è stata inserita anche la mappa dei rischi fiscali.

Il TCF dovrà essere certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con un apposito provvedimento dell’Agenzia. 

Modifiche al regime sanzionatorio

La rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle Entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello, configura una causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

Viene previsto inoltre il dimezzamento delle sanzioni, con il tetto del minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. 

Le sanzioni sono ridotte alla metà anche nel caso di rischi fiscali comunicati entro 120 giorni dalla notifica dell’accesso al regime dell’adempimento collaborativo e connessi a condotte realizzate in periodi di imposta precedenti purché non si abbia conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o indagini penali.

Riduzione dei termini di accertamento

Il Decreto prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati.

Inoltre, è prevista un’ulteriore riduzione di un anno per coloro che ottengono una certificazione tributaria della corretta applicazione delle norme sostanziali.

Regime opzionale per i soggetti esclusi della cooperative compliance

I contribuenti che non possono aderire al regime di adempimento collaborativo, non avendone i requisiti, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. 

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le modalità di applicazione della norma.

Estensione del regime dell'adempimento collaborativo

Nuove soglie di eccesso alla  coopetative compliance                                                      

Viene previsto l’abbassamento della soglia del fatturato annuo per l’ingresso nel regime, che passa dal miliardo richiesta nel 2023 a 750 milioni dal 2024; l’importo scenderà a 500 milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100 milioni a partire dal 2028.

I requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini IVA relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

In caso di gruppo, la soglia dimensionale dovrà essere raggiunta da una sola società aderente alla tassazione di gruppo e non più da tutte quelle che appartengono al consolidato fiscale.

Viene inoltre pervista la possibilità per il contribuente che dà esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs n. 147/2015) di accedere all’istituto dell’adempimento collaborativo a prescindere dal volume di affari o dei suoi ricavi, se possiede tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

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