Concordato preventivo biennale

Il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, oltre alla riforma del procedimento accertativo, introduce la disciplina del concordato preventivo biennale. 

Il nuovo istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP ed è riservato ai "contribuenti di minori dimensioni" che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2024. Le disposizioni relative al concordato si applicano già a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Pertanto, il primo periodo di valenza dell’istituto interesserà i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Nella G.U. del 15 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024, che approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale.

Il DM 28 aprile 2025, ha definito la metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2024. Tra i potenziali beneficiari del concordato non sono più contemplati i soggetti in regime forfetario di cui alla L.190/2014.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 9 aprile 2025 n. 172928, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e quello del 24 aprile 2025 n. 195422, che ha definito le modalità di trasmissione dello stesso modello e della revoca dell'adesione alla proposta.

Da ultimo le modifiche all’istituto, per effetto del DLgs. 12.6.2025 n. 81 (c.d. “correttivo della Riforma fiscale”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134 e in vigore dal 13.6.2025 e del DL 17.6.2025 n. 84 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025.

Di seguito si delineano le caratteristiche principali dell'istituto. Per l'analisi puntuale della normativa si rinvia alla nota di aggiornamento allegata.

 

Condizioni di accesso                 

Il contribuente ISA o forfetario, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

  • non deve avere debiti tributari;
  • oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

 I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Oltre alle suddette condizioni di accesso, sono previste diverse cause di cessazione e decadenza dal regime.

Formulazione della proposta

L’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.

La proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. 

Accettazione della proposta

Con l'accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.

Il reddito proposto, determinato in base alle norme del TUIR, non tiene tuttavia conto di diversi elementi (es. plusvalenze, minusvalenze, redditi di partecipazione, ecc.), che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale. 

Il reddito concordato, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Effetti del concordato 

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono comunque tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

I soggetti ISA che aderiscono al concordato possono beneficare del regime premiale previsto dall'articolo 9-bis, comma 11, del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Inoltre, i periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti non possono essere sottoposti agli accertamenti analitico/induttivi. L'Agenzia potrebbe, tuttavia, operare accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime.

Nei confronti dei soggetti che non aderiscono all'istituto o vi decadono è prevista l'intensificazione delle attività di controllo.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Se l'acconto è versato in due rate:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
Rinnovo del concordato

Allo scadere del biennio l'Agenzia formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Il concordato preventivo biennale
Ambito soggettivo                                                

Il concordato preventivo biennale è rivolto:

  • ai soggetti che applicano gli ISA;
  • ai contribuenti in regime forfetario; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024.

 La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica dei soggetti che conseguono i redditi d'impresa o di lavoro autonomo, che possono essere sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES.

Appuntamenti
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