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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
L'assegnazione da parte della casa madre ai propri soci delle azioni assumerà rilevanza reddituale esclusivamente nei confronti dei soci italiani e non anche dei soci non residenti. L'assegnazione nei confronti dei soci che non sono fiscalmente residenti non assume rilevanza reddituale per carenza del requisito di territorialità ai sensi dell'articolo 23 del Tuir.
Nel caso di operazione di fusione per incorporazione tra soggetti non residenti sia la fusione che il successivo trasferimento di residenza non determineranno alcun impatto sui requisiti rilevanti ai fini del consolidato nazionale, né muterà il perimetro dei soggetti ad esso appartenenti.
Al fine di stabilire se le regolazioni finanziarie operate in attuazione degli aggiustamenti transfer pricing rappresentino il corrispettivo di un'operazione rilevante ai fini IVA si rende necessario in primo luogo riscontrare l'esistenza di rapporto un giuridico a prestazioni reciproche tra la società e le proprie consociate estere e, conseguentemente, verificare se nell'ambito del predetto rapporto sussista un nesso diretto tra i trasferimenti effettuati a titolo di aggiustamenti di transfer pricing e eventuali cessione di beni e/o prestazione di servizi rese dalla società.
Sussiste un'impresa commerciale ai fini della "Pex" se la società partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Il requisito della commercialità ricorre, altresì, nel caso in cui l'impresa disponga della capacità - anche solo potenziale - di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici di norma previsti, da individuarsi in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
In tema di deducibilità dei costi, l'onere della prova della sussistenza del requisito di inerenza di un componente negativo di reddito spetta al contribuente dimostrare la riferibilità di un costo all'attività dell'impresa ovvero all'oggetto sociale dell'impresa in quanto l'inerenza non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività d'impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.
Nel caso di versamento dell'acconto del 20% nel 2019 e mancata ultimazione degli investimenti nel 2020, la società non può accedere all'iper ammortamento, in quanto entro il termine del 31 dicembre 2020 non vi è stato il completamento, tuttavia può beneficiare del credito d’imposta beni strumentali.