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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) si applica l'aliquota IVA del 10%, in quanto rifiuti espressamente considerati dal Legislatore quali rifiuti urbani. I "premi di efficienza", conseguibili attraverso una complessiva gestione qualitativa ottimale, non sono rilevanti ai fini IVA, in quanto si configurano come mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale.
I costi R&S sostenuti da una controllata italiana per attività commissionate dalla controllante estera (olandese) non sono agevolabili ai fini del credito d'imposta dal 1° gennaio 2020, anche se le spese si riferiscono ad attività iniziate in precedenti periodi d'imposta in cui erano agevolabili.
Ai fini della non imponibilità IVA art. 8-bis del DPR n. 633/1972, per le operazioni di bunkeraggio delle navi adibite alla navigazione in alto mare i fornitori (diretti e indiretti) devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, consultabile nel sito dell'Agenzia o comunicato dal COP (Centro Operativo di Pescara), a seconda che si tratti rispettivamente di un soggetto residente o non residente.
Nell'ipotesi in cui la medesima operazione sia "certificata" mediante l'invio dei corrispettivi direttamente dai "distributori automatici" (gettoni lavaggio) e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente, è possibile limitarsi all'annotazione delle fatture nella sola contabilità generale, con riferimento alle ricariche delle tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente sia sempre in grado di fornire la documentazione necessaria nel caso di verifiche.
NB: RETTIFICA PARZIALE RISPOSTA N. 79 DEL 7 FEBBRAIO 2022. A parziale modifica, l'amministratore unico che ha cessato nel 2013 la Partita IVA di "altre attività dei servizi di informazione NCA" (cod. ATECO 639900) non può chiedere l'abilitazione al servizio Entratel se non rientra tra i soggetti con Partita IVA attiva con cod. ATECO che consenta di qualificare l'attività come "consulenza fiscale" o attività affine, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica.
La cessione di una partecipazione a debito con successiva scissione di ramo d'azienda da parte del cessionario al cedente, nel caso di specie, si ritiene che costituisca una fattispecie di abuso del diritto, volta ad ottenere un vantaggio fiscale indebito.