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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi è soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto obbligo presente fin da prima dell'entrata in vigore del Procedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021, senza possibilità di disapplicare la sanzione per la violazione comunicativa, poiché non presenti obiettive condizioni di incertezza in merito.
Per gli interventi "trainati" realizzati su un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'istante potrà fruire del Superbonus, purché in presenza di ogni altro requisito e adempimento previsto dalla normativa.
Qualora gli interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche richieste, questi possono essere qualificati come interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, pertanto l’istante potrà fruire della relativa detrazione.
L’eventuale opzione per il regime forfetario, nell’anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia del lavoratore autonomo, comporta l’impossibilità di fruire del regime impatriati per il quinquennio agevolabile.
La somma ricevuta a titolo di risarcimento/indennizzo da una compagnia assicurativa per i danni subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, non va sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati, pertanto queste possono considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima.
Per le spese di ricostruzione del tetto deperito in seguito ad un incendio, la detrazione spetta a condizione che l'intervento possa essere ricompreso tra quelli "trainati" antisismici. La somma ricevuta a titolo di risarcimento/indennizzo da una compagnia assicurativa per i danni subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, non va sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati, pertanto queste possono considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.