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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
In virtù della Convenzione Italia - Francia, sono imponibili anche in Italia le pensioni pagate ad un residente francese in relazione a un ex impiego in Italia. Se l'istituto previdenziale italiano non ha effettuato le trattenute nelle annualità pregresse e non provveda a regolarizzare la situazione, è il pensionato non residente a dover presentare le dichiarazioni in Italia e versare le imposte senza sanzioni in ragione della condotta incolpevole del contribuente.
In relazione al regime OSS: 1) viene confermata la possibilità di assolvere l'IVA tramite il regime OSS per le cessioni di beni tramite una piattaforma web o presso negozi italiani, con trasporto dei beni a cura del fornitore a privati consumatori tedeschi; 2) viene confermata la possibilità di assolvere l'IVA tramite il regime OSS anche nel caso in cui il venditore acquisti i capi dalla consociata tedesca e li rivenda a privati francesi, provvedendo però alla spedizione dal proprio magazzino in Germania mediante un identificativo IVA tedesco; 3) nel caso in cui il venditore acquisti i beni presso la consociata tedesca e li spedisca dai magazzini di quest'ultima ai privati francesi, l'Agenzia delle entrate esclude che possa di avvalersi dell'OSS e ritiene che si debba identificare ai fini IVA in Francia per assolvere i relativi obblighi IVA.
Viene analizzato la situazione in cui un lavoratore dipendente di una società irlandese, residente in Italia, non ha potuto trasferire la propria residenza all'estero a causa del blocco alla circolazione determinato dall'emergenza COVID entro la prima metà del periodo di imposta 2021. Il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa fino a luglio 2021 in smart working dall'Italia e che si è trasferito in Irlanda solo da agosto 2021, con contestuale iscrizione all'AIRE. Sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti lavorando in smart working dall'Italia e ad imposizione concorrente i redditi successivamente conseguiti con l'attività svolta in Irlanda.
In assenza dei presupposti per l'applicazione del regime agevolativo del "call of stock", per il trasferimento dei beni dall'impresa italiana al depositario e la successiva cessione al cliente francese, per la normativa interna si realizza un'operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93.
Nel caso di un acquisto di partecipazioni infragruppo il prezzo non venga contestualmente pagato: non si verifica in capo alla società acquirente una riduzione della base ACE, in quanto non esiste alcuna movimentazione di denaro e la riduzione interverrà nell'esercizio in cui il prezzo verrà pagato. Infine il credito che sorge in capo alla società cedente non ha natura finanziaria, e non riduce quindi la base ACE dell'impresa cedente.
Nel caso in cui l'impresa noleggi i beni ad una propria controllata, che intende utilizzarli per eseguire dei lavori in un cantiere temporaneo all'estero, la società può continuare a fruire del credito d'imposta, in quanto in tale eventualità non si configura un'ipotesi di delocalizzazione, poiché vi è la presenza di tutte le condizioni richieste per l'applicazione dell'agevolazione.