Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri delle ASL e degli enti del SSN non applicabile alle "ore di pronta disponibilità" e alle "prestazioni svolte in sede elettorale"


Alle prestazioni svolte dai dipendenti dell'ASL denominate  "ore di pronta disponibilità" (ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze) e "prestazioni svolte in sede elettorale" (attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario) non è applicabile il regime agevolativo dell'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, istituito dall'art. 1, co.354, della Legge n. 207/2024.

Ciò in quanto le suddette prestazioni non possono essere ricondotte all'alveo delle fattispecie delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL, essendo contrattualmente previste, invece, dall'art. 44 del medesimo contratto collettivo. 

NB: RETTIFICATA PARZIALMENTE DALLA RISPOSTA AD INTERPELLO n. 308 del 9 dicembre 2025.


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27/10/2025 12:40



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