Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri delle ASL e degli enti del SSN applicabile alle "ore di pronta disponibilità" e non alle "prestazioni svolte in sede elettorale"


Alle prestazioni svolte dai dipendenti dell'ASL denominate  "ore di pronta disponibilità" (ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze) è applicabile il regime agevolativo dell'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, istituito dall'art. 1, co. 354, della Legge n. 207/2024 (contrariamente a quanto precedentemente precisato nella Risposta ad interpello n. 272 del 27 ottobre 2025).

Diversamente, tale imposta sostitutiva non si applica ai compensi erogati per le "prestazioni svolte in sede elettorale" (attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario).

NB: PARZIALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA AD INTERPELLO n. 272 del 27 ottobre 2025.


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09/12/2025 14:20



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