Vendita tramite piattaforme digitali: chiarite le regole per la trasmissione dei dati

Con la circolare n.13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo delle piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza.

In particolare si ricorda che l’art.13 comma 1, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ha stabilito, che i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno della UE, devono trasmettere per ciascun fornitore, i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- il valore delle vendite effettuate in Italia indicando, a scelta, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Tale obbligo si applica fino al 31 dicembre 2020.
L’invio dei dati deve avvenire con cadenza trimestrale, entro il mese successivo a ciascun trimestre (vale a dire entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio dell’anno successivo) secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 660061 del 31 luglio 2019.
La prima comunicazione dei dati doveva essere effettuata entro il 31 ottobre 2019 per le vendite relative al periodo transitorio compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, nonché per il periodo successivo a tale data fino al 30 settembre 2019.
Dal 1° ottobre 2019 i dati devono essere trasmessi entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, fino al 31 gennaio 2021, data in cui saranno inviati i dati relativi all’ultimo trimestre 2020.

Si ricorda inoltre che l’obbligo comunicativo riguarda l’interfaccia elettronica che partecipa direttamente o indirettamente alla:

  • determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
  • riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • ordinazione o alla consegna dei beni.

Al contrario, non c’è nessun obbligo di comunicazione per il gestore di una piattaforma che effettua solo una delle operazioni seguenti:

  • il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
  • la catalogazione o la pubblicità di beni;
  • il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Si evidenzia inoltre che il comma 3 dell’articolo 13 prevede che il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati delle cessioni presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali chiarimenti della Agenzia delle entrate contenuti nella Circolare n.13 con riferimento ai seguenti argomenti:

  • Definizioni
  • Ambito applicativo
  • Trasmissione dei dati
  • Decorrenza dell’obbligo di comunicazione

Definizioni
La circolare precisa che:
Per “vendite a distanza” si devono intendere le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni) e le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

Per “fornitore” si deve intendere la persona fisica o giuridica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza. Devono pertanto ritenersi esclusi dalla nozione di “fornitore” i soggetti che effettuano le vendite a distanza al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o dell’esercizio di arti o professioni. Ne consegue, ad esempio, che una persona fisica che occasionalmente vende beni tramite piattaforme digitali non è considerata fornitore ai fini dell’obbligo comunicativo introdotto dall’articolo 13 del Decreto Crescita.

Per “interfaccia elettronica” si deve intendere il mercato virtuale (marketplace), la piattaforma digitale, il portale o mezzo analogo, residente o non residente nel territorio dello Stato utilizzato per facilitare le vendite a distanza.

Per “marketplace” si deve intendere lo spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori.

Il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
La circolare chiarisce che nell’espressione “facilita” sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipi direttamente o indirettamente a una o più delle operazioni di seguito richiamate:
- alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- all’ordinazione o alla consegna dei beni.

Diversamente la nozione di “facilitare” non ricomprende:
- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
A titolo di esempio, non si considera rientrante nel concetto di “facilitare” una vendita a distanza, una piattaforma che:
- offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet;
- si limita ad aumentare la visibilità in rete di un prodotto di un marchio o di migliorarne il ranking nei motori di ricerca;
- fornisce ai clienti un servizio consistente nella mera comparazione dei prezzi di mercato relativi ad un bene.

Ambito applicativo
Con riguardo all’ambito applicativo soggettivo, la norma distingue i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.
I soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 13 del Decreto Crescita sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA.
Sono pertanto generalmente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in commento coloro che accedono al regime forfetario di cui alla legge del 28 dicembre 2015, n. 208.
Al contrario, rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono particolari meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull’esercizio della detrazione, tra i quali sono ricompresi i soggetti che applicano il regime speciale previsto per l’agricoltura, per l’editoria e il regime del margine.

I soggetti passivi non stabiliti sono comprensivi sia dei gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che dei gestori che realizzano le predette operazioni.
È stato pertanto chiarito che i soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti in Italia e privi di stabile organizzazione, per adempire al l’obbligo di comunicazione delle vendite a distanza, devono identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale.
Diversamente per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale.

Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo, l’obbligo di comunicazione riguarda due tipologie di dati:
1) i dati che riguardano le cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza;
2) i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop indicati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L.14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Nell’ambito della vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione europea rientrano le cessioni di beni per l’Italia o dall’Italia rispettivamente regolate dagli artt. 40, commi 3 e 4, lett. b), e 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331 del 1993.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle cessioni di beni effettuate a titolo gratuito e i campioni omaggio, in quanto non costituiscono cessioni rilevanti ai fini IVA.

Alla luce dell’esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione delle piattaforme, l’Agenzia ritiene che le piattaforme possano comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene.
La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non conoscere il dato complessivo riferibile all’operatore comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l’intervento “facilitatore” di una piattaforma elettronica.
Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cosiddette “sovra soglia”.

Trasmissione dei dati
I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, le seguenti informazioni relative a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica
b) il numero totale delle unità vendute in Italia
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità cedute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Gli operatori trasmettono i dati esistenti sulle piattaforme.

Per esigenze di semplicità, l’Agenzia ha ritenuto che il dato da comunicare per ciascuna vendita sia il prezzo della transazione così come visualizzato dall’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma, comprensivo di eventuali servizi accessori (es: spedizione o trasporto), anche se questi ultimi sono eseguiti da terzi soggetti.
In pratica deve essere comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma, al lordo dell’IVA e delle spese accessorie di trasporto.

Le vendite c.d. “complesse”, quali le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche.
Al contrario, sono considerate vendite separate quelle aventi ad oggetto accessori (cuffie, custodia etc.) afferenti ad altri beni, quali ad esempio tablet e cellulari.

I prezzi di vendita devono essere espressi in Euro e le interfacce elettroniche sono legittimate a operare la conversione in Euro delle valute estere secondo i loro sistemi interni.
Sarà pertanto ugualmente accettata la conversione secondo il tasso di cambio della data dell’operazione o quello di fine mese, purché effettuata da ciascuna piattaforma secondo un criterio costante, esplicitato nella documentazione dalla stessa predisposta.

I dati soggetti all’obbligo di trasmissione sono solo quelli effettivamente presenti sulla piattaforma e comunicati digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate dalla piattaforma.
Ciò implica l’esistenza di un adeguato sistema interno di due diligence, finalizzato al controllo della qualità dei dati e alla prevenzione del rischio.

Il mancato invio delle informazioni o la loro incompletezza determina che il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta è stata assolta da quest’ultimo.
Ai fini probatori, la Circolare precisa che il fornitore può esibire ogni idonea documentazione che attesti il versamento dell’IVA dovuta (es.: modello F24, documentazione bancaria, dichiarazioni fiscali, ecc.).
L’assenza della predetta documentazione determina l’obbligo di versamento dell’IVA da parte della piattaforma relativamente alle vendite a distanza facilitate.

Infine la circolare precisa che in caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.
La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.
Tuttavia è evidente che qualora la piattaforma non abbia comunicato i dati di cui è in possesso entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, non sarà possibile inviare alcuna comunicazione sostitutiva.
In tale fattispecie la piattaforma è considerata comunque debitrice d’imposta, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita.

Nel caso invece di resi di cui la piattaforma ne sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva altrimenti la piattaforma è considerata debitrice dell’IVA dovuta sulle cessioni dei beni dalla stessa facilitate, salvo che venga provato l’assolvimento dell’imposta da parte del fornitore.

I termini per la presentazione sostitutiva decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso.

Viceversa, la piattaforma non sarà considerata debitrice IVA qualora i dati comunicati risultino corretti, non essendo la stessa a conoscenza del valore dei resi.


Decorrenza del nuovo obbligo comunicativo
La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore di detta norma.
L’Agenzia chiarisce che viste le obiettive condizioni di incertezza sussistenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, non è applicabile fino al 1° giugno 2020 (data di pubblicazione della circolare in esame), la disposizione che prevede la responsabilità del soggetto passivo, nel caso in cui problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati abbiano reso necessario sostituire/integrare più volte, sino a un massimo di tre invii, le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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