EUDR - Regolamento UE deforestazione

In linea con le iniziative strategiche del Green Deal europeo e con l’impegno dell’UE a proteggere il capitale naturale, la Commissione Europea ha adottato una serie di azioni per contrastare la deforestazione e ridurre l’impronta ecologica dell’Unione. Con il nuovo Regolamento EUDR (Reg. UE 2023/1115, l’approccio si evolve: l’obiettivo passa dal contrasto del commercio illegale di legno (Reg. EUTR), ad eliminare la deforestazione incorporata (deforestazione legata alle importazioni europee) lungo le catene di approvvigionamento.

Cos'è EUDR?

EUDR è un Regolamento Europeo volto a impedire l’immissione (importazione e vendita sul mercato UE), il commercio e l’esportazione di prodotti illegali o legati alla deforestazione, provenienti da Paesi terzi. A tal fine, imporrà obblighi di due diligence, tracciabilità (dall’appezzamento di estrazione fino all’immissione a consumo) e conformità alla legislazione dei Paesi produttori per operatori e commercianti di materie prime e derivati di legno, bovini, soia, olio di palma, caffè, cacao e gomma naturale (elenco completo).

 

Come funziona EUDR?

Il Regolamento permette l’immissione, la messa a disposizione o l’esportazione dei prodotti pertinenti, esclusivamente se rispettano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • sono a deforestazione zero (non hanno causato la deforestazione o il degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020);
  • sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
  • sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Nell’ordine di attestare la conformità dei prodotti, il Regolamento prevede obblighi differenziati a seconda della dimensione aziendale, delle operazioni rilevanti effettuate dal soggetto obbligato e dell’eventuale ricomprensione all’interno delle deroghe del Regolamento. In linea generale, l’operatore o il commerciante, per poter immettere per la prima volta, o esportare, un prodotto pertinente (non precedentemente sottoposto a Due Diligence), è tenuto a:

  • definire e mantenere aggiornato un “sistema di due diligence” (insieme di procedure interne e misure che gli consente di garantire la conformità dei prodotti interessati);
  • esercitare la Due Diligence, comprensiva di dichiarazione di Due Diligence, in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore, ripetendola e aggiornandola ogni volta che intende immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare un prodotto interessato;
  • mantenere tracciabilità tra i prodotti pertinenti in ingresso e in uscita, associando correttamente le dichiarazioni di Due Diligence dai prodotti acquistati ai prodotti ultimati a seguito della lavorazione;
  • conservare per 5 anni la documentazione di due diligence.

 

Quali sono le tempistiche?

Il Regolamento, in vigore da giugno 2023, prevede l’entrata in applicazione a partire dal 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese, con un periodo transitorio esteso fino al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese. Tuttavia, considerato il recente posizionamento da parte della Commissaria Europea Roswall, è pressoché certa l’introduzione di una nuova proroga annuale che farà slittare la data di attuazione al 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese.

 

Informazioni

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