Decreto CER - Pubblicati i criteri di incentivazione per l'energia condivisa

È stato pubblicato il Decreto che definisce, tramite tariffa incentivante, l'agevolazione sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER).

Aggiornamento luglio 2025

E' stato pubblicato il DM del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 con il quale vengono definite le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile.

Il Decreto prevede due tipologie di agevolazioni:

  • tariffa incentivante (Titolo II del Decreto): da calcolarsi sulla quota di energia condivisa prodotta da impianti a fonti rinnovabili che sono inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile;

👉 Aggiornamento luglio 2025
♦ erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili (Titolo III del Decreto) esclusivamente a favore delle Comunità energetiche rinnovabili che sono ubicate in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (precedentemente la soglia era di 5.000 abitanti).

Le due tipologie di incentivi possono essere cumulabili tra loro secondo le disposizioni previste dal Decreto.

Tariffa incentivante - Soggetti beneficiari e accesso agli incentivi

La tariffa incentivante è concessa alle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (cd. CACER), inclusi i potenziamenti.

I criteri per usufruire di questa agevolazione sono:

  • Potenza nominale massima del singolo impianto (o del potenziamento) non superiore a 1 MW;

👉 Aggiornamento luglio 2025
 Le CER possono accedere ai meccanismi del Decreto CACER (7 dicembre 2023, n. 414) anche per gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, anche se la Comunità Energetica non era ancora formalmente costituita; nel caso di imprese, la partecipazione in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente alle PMI anche partecipate da enti locali.

  • Gli impianti di produzione e i punti di prelievo della CACER sono connessi alla rete tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
  • L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale (pari al 55%) è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà o ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una causa di esclusione, di divieto, di decadenza o di sospensione oppure ancora un ordine di recupero.

Definizione della tariffa incentivante e periodo di diritto

La tariffa incentivante viene attribuita sottoforma di tariffa premio alla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria. 

L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore con facoltà di cessione al GSE. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto1, ed è pari a 20 anni.

Calcolo della tariffa premio da applicare all'energia condivisa incentivabile


Impianti di potenza > 600 kW
TIP (tariffa premio): 60+max(0;180-PZ)
La tariffa premio non può superare il valore di 100 euro/MWh

Impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW
TIP (tariffa premio): 70+max(0;180-PZ)
La tariffa premio non può superare il valore di 110 euro/MWh

Impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP (tariffa premio): 80+max(0;180-PZ)
La tariffa premio non può superare il valore di 120 euro/MWh

PZ=prezzo zonale orario dell'energia elettrica

Rispetto all'applicazione del calcolo della tariffa premio, l'Allegato 1 prevede alcune peculiarità.

Procedure per l'accesso agli incentivi e ruolo del GSE

La domanda di accesso deve essere presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti2, tramite il sito www.gse.it.

👉 Aggiornamento luglio 2025
Per gli impianti che sono entrati in esercizio entro i 150 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, anche se la Comunità Energetica non era ancora formalmente costituita, la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà comunque essere presentata entro 120 giorni dalla data di approvazione delle Regole Operative (DD  N. 228 del 17 luglio 2025). Previo accertamento da parte del GSE della documentazione prodotta da cui si evince che l’impianto sia stato realizzato a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER

Il GSE, accerta la completezza della documentazione trasmessa e attribuisce la tariffa incentivante. Dispone invece la decadenza degli incentivi nei seguenti casi:

  • Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità;
  • Dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo.

Il GSE svolge, inoltre, attività di monitoraggio e può compiere, su richiesta, verifiche preliminari di ammissibilità.

Contatti

Gli Esperti Energia di Assolombarda sono a disposizione per ulteriori informazioni:

Note

1 Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: si tratta della data che viene comunicata al GSE a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto.

2 Data di entrata in esercizio di un impianto: data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione istituito con Delibera di Arera ARG/elt 124/10 (cd GAUDÌ).

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