Certificati Bianchi: pubblicato il nuovo decreto ministeriale

Il nuovo decreto, oltre a fissare gli obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2017-2020, contiene le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo una lunghissima attesa, il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) sui titoli di efficienza energetica (TEE o Certificati Bianchi). Il nuovo decreto, in vigore dal 4 aprile 2017, contiene gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e include le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

Cosa cambia

Il nuovo Decreto prevede l’introduzione di un contratto tipo che definirà e disciplinerà le responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto (soggetto proponente, in molti casi la ESCo, soggetto titolare del progetto, GSE). Tra i soggetti che possono proporre progetti di efficienza energetica ai fini del rilascio dei TEE si aggiungono gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati.

In merito ai progetti ammissibili, sono elencati in una tabella gli interventi previsti, la relativa vita utile e il tipo di risparmio (elettrico o non elettrico). Eventuali misure non incluse nella tabella saranno oggetto di istruttoria da parte del GSE e sottoposte ad approvazione ministeriale tramite delibera direttoriale. L’ammissione di interventi che prevedono l’impiego di fonti energetiche rinnovabili è limitata alla sola parte di incremento dell’efficienza energetica mentre i progetti di efficientamento realizzati per rispettare vincoli normativi possono essere ammessi solo se addizionali rispetto ai requisiti prescritti.

Sono riviste le modalità di riconoscimento dei certificati bianchi: viene eliminato il coefficiente Tau e l'erogazione dei Certificati Bianchi sarà effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile (U), che non potrà comunque superare i 10 anni. Il soggetto proponente avrà comunque la possibilità di ottenere una maggiorazione del 20% dei Certificati Bianchi durante la prima metà della vita utile del progetto, che sarà poi compensata nella seconda metà della vita utile (applicazione dei coefficienti moltiplicativi k1=1.2 e K2=0.8).

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, è abolito il metodo di valutazione analitico e sono previsti:

  • un nuovo metodo a consuntivo (progetti a consuntivo - PC)
  • un nuovo metodo standardizzato (progetti standardizzati - PS)

I nuovi PS rappresentano una sintesi tra i vecchi progetti standard e i progetti analitici. Potranno essere presentati laddove non vi sia convenienza economica nell'installare misuratori nell'ambito di tutti gli interventi considerati, definendo un campione rappresentativo da sottoporre a misura attraverso un apposito algoritmo di calcolo dei risparmi energetici.

In relazione alla procedura di valutazione è previsto che il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e RSE, nomini un responsabile di procedimento entro 30 giorni e comunichi gli esiti della valutazione entro 90 giorni, cui possono aggiungersi fino a 60 giorni in caso di richiesta di integrazioni. 

Sono diverse anche le taglie minime dei progetti: i progetti standardizzati devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. Mentre i progetti a consuntivo devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.

La tipologia dei Certificati torna a essere di quattro tipi: Titoli di tipo I (risparmi di energia elettrica), II (risparmi di gas naturale), III (risparmi di altra fonte non nei trasporti) e IV (risparmi di altra fonte nei trasporti). Scompaiono i Titoli di tipo II-CAR, di tipo V, di tipo IN e di tipo E.

La cumulabilità con altri incentivi è ristretta agli altri incentivi non statali nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea.

Tra le misure di accompagnamento, è prevista la pubblicazione di una guida operativa che sarà redatta dal GSE, con il supporto di ENEA e RSE, e che fornirà indicazioni sui progetti ammissibili, le loro caratteristiche, il potenziale di risparmio e la definizione della baseline dei consumi.

Contatti

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