Emanato il DPCM con le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19

Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, entrerà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021.

In sintesi le misure contenute nel DPCM:

  • dalle ore 22,00 alle ore 5,00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • viene confermato il divieto di spostamento tra regioni. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.
  • in zona gialla è permesso spostarsi dentro la propria regione per far visita a di amici e parenti una sola volta nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, portando con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. La stessa deroga vale per la zona arancione, ma nel solo territorio comunale. La deroga non è più prevista per chi vive in zona rossa.
  • è consentito recarsi nelle seconde case in zona gialla o arancione (anche se si trovano fuori regione) ma solo al nucleo familiare e soltanto nel caso l’abitazione sia disabitata. Non è possibile invece – ad esclusione di urgenti e necessari motivi - se le abitazioni si trovano in zone rosse o “arancione scuro”.
  • i negozi resteranno chiusi solo in zona rossa (inclusi barbieri, parrucchieri e centri estetici), in cui sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali. In zona gialla e arancione i negozi restano quindi aperti. I centri commerciali restano chiusi nei giorni prefestivi e festivi, ad esclusione dei servizi essenziali ivi collocati (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).
  • nelle zone gialle le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Fino alle 18, o fino alle 22 per i soli locali con cucina, è consentito l’asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle adiacenze. La consegna a domicilio è sempre consentita. Nelle zone arancioni e rosse la ristorazione è sospesa, tranne l’asporto fino alle 22 (per i soli locali con cucina).
  • le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita in presenza; la restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
  • in area rossa le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno tramite didattica a distanza. La DAD sarà stabilita anche dove il tasso di incidenza del virus sarà superiore a 250 casi settimanali su 100.000 abitanti. Ciò è dovuto al fatto che la variante inglese ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani.
  • nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
  • dal 27 marzo nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

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