Credito d'imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche

Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR” sono stati introdotti un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto per l’effettuazione, dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, di interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane

E' in vigore il c.d. “Decreto PNRR” nell’ambito del quale sono contenute alcune specifiche agevolazioni per i soggetti operanti nel settore turistico1.

Come previsto dalla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del PNRR, in particolare, aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane, per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, a favore delle imprese turistiche (alberghi, agriturismi, ecc.), in relazione a uno o più interventi sono previsti:

  • un contributo, sotto forma di credito d’imposta;
  • un contributo a fondo perduto (fruibile indipendentemente dal credito d’imposta);

connessi alla riqualificazione/accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.

Soggetti beneficiari

I benefici spettano ai seguenti soggetti2:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici.

Spese agevolabili

Il credito d’imposta/contributo a fondo perduto spettano con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture/riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del DPR n. 503/96;
  • edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione dei precedenti;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature/apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000;
  • spese per la digitalizzazione3.

Gli interventi agevolabili devono essere;

  • eseguiti nel rispetto “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ex Legge n. 18/2009;
  • conformi alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento UE n. 2020/852.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d’imposta è pari fino all’80% delle spese ammissibili sostenute, in base al principio di competenza (art. 109 del TUIR), per la realizzazione degli interventi agevolabili.
Per il finanziamento di tale incentivo è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2022. I fondi utilizzati per il finanziamento del credito in esame erano quelli destinati al credito d’imposta riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, DL n. 83/2014. Conseguentemente, per il 2022, quest’ultimo credito non è più “confermato”.
Le disposizioni in merito al credito d’imposta, sono applicabili anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi il 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 79, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in merito al credito d’imposta riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d’imposta, per il quale non operano i limiti annui per l'utilizzo in compensazione di 700.000 euro (aumentato a 2.000.000 per il 2021) e di 250.000 euro annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
  • è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo ammontare, unitamente a quello del contributo a fondo perduto.

Caratteristiche del credito d'imposta

E' cedibile, in tutto/in parte, a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (comprese banche/altri intermediari finanziari)4. Il cessionario utilizza il credito ceduto con le medesime modalità previste per il cedente.
Inoltre il credito d'imposta non è tassato ai fini IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali)/IRES/IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dell'art. 61, TUIR ed ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR.

Determinazione del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di 40.000 euro, aumentabile, anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa/società abbia i requisiti previsti dall’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani5 e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il limite massimo del contributo è di 100.000 euro.

Il bonus è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche/ assicurazioni/intermediari finanziari o di cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti/con bonifico/in assegni circolari/ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

Il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF/IRES/IRAP, non ecceda l’importo dei costi sostenuti.

Modalità di riconoscimento dell'agevolazione

Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione telematica di un’apposita domanda, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse. Le modalità per l’erogazione delle agevolazioni in esame e l’individuazione delle relative spese agevolabili, sono definite dal Ministero del Turismo con un apposito Provvedimento entro il 7 dicembre 2021.
Gli incentivi in esame sono erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande nel limite di:

  • 100 milioni di euro di per il 2022;
  • 180 milioni di euro per il 2023 e 2024;
  • 40 milioni di euro per il 2025;

con una riserva del 50% dedicata agli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
L’esaurimento delle risorse è comunicato dal Ministero del Turismo con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet.

Per le nuove misure agevolative in esame rilevano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis” e dalla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
I contributi, usufruiti nel rispetto delle predette condizioni/limiti, non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Il Ministero del Turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Note

1. Art. 1, commi da 1 a 16 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 pubblicato in G.U. n. 265 del 6 novembre 2021 (in vigore dal 7 novembre 2021). 
2. Art. 1, comma 4, decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.
3. Previste dall'art. 9, comma 2, DL 83/2014, ossia: impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; – siti web ottimizzati per il sistema mobile; – programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; – spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; - servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; – strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; – servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
4. Per le modalità operative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, si rinvia al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 in merito all’esercizio delle opzioni previsto per le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
5. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda,it - Sede di Pavia 0382.37521 e-mail pavia@assolombarda.it

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