Regolamento regionale per l’installazione di sonde geotermiche che non comportano prelievo di acqua



13 maggio 2010

Il regolamento regionale
La Regione Lombardia ha adottato un regolamento (1) per l’installazione delle sonde geotermiche (2) che non comportano il prelievo di acqua (sistemi a circuito chiuso).
L’installazione di impianti geotermici che comportano il prelievo di acqua sotterranea restano disciplinati dalla normativa vigente relativa alla derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche.

Obiettivo del regolamento
IL regolamento ha l'obiettivo di promuovere l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia (3) attraverso la semplificazione delle procedure per la realizzazione e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso.

Procedura per l’installazione delle sonde geotermiche
Il regolamento individua due diversi casi a cui si applicano differenti procedimenti amministrativi:

  • l’installazione di sonde geotermiche a una profondità inferiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali è libera, previa apposita registrazione e dichiarazione;
  • l’installazione di sonde geotermiche a una profondità superiore a 150 metri dal piano campagna deve essere autorizzata dalla Provincia di competenza. In questo caso, il proprietario dell’impianto deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Provincia territorialmente competente che deve rilasciare l’autorizzazione entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (4).

Registrazione degli impianti e relativa dichiarazione
L'installazione delle sonde geotermiche dev'essere preceduta da una registrazione apposita da effettuare per via telematica sul Registro regionale delle sonde geotermiche (5); l'installazione di sonde geotermiche a una profondità superiore a 150 metri dal piano campagna deve essere autorizzata dalla Provincia e prima della registrazione.
Per la registrazione, il proprietario dell'impianto deve inserire dati anagrafici impiantistici almeno 30 giorni prima della data inizio lavori. A sua volta, il Registro produce un codice identificativo dell’impianto che rappresenta l’attestazione di avvenuta registrazione del progetto di impianto.
Il proprietario dell’impianto deve anche produrre una dichiarazione di responsabilità al rispetto dei vincoli e divieti (6) e alla veridicità dei dati trasmessi (7) e deve certificare l’avvenuta conclusione dei lavori entro un anno dalla data di emissione del codice identificativo.

Controlli
Le Province  provvedono al controllo delle disposizioni nelle fasi di installazione e autorizzazione degli impianti. Nella fase di esercizio degli impianti di climatizzazione e riscaldamento funzionanti mediante sonde geotermiche si applicano le medesime verifiche e controlli che si applicano agli impianti termici (8).

Inventario risorse geotermiche regionale e nazionale
Per individuare le aree del territorio regionale vocate allo sfruttamento delle risorse geotermiche, per lo più a bassa e media entalpia, e le informazioni per un corretto dimensionamento dell’impianto, la regione Lombardia sta lavorando alla realizzazione di una carta geo-energetica regionale. A livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico (9) mette a disposizione l’inventario delle risorse geotermiche nazionali, costituito da un insieme di rapporti regionali con relativi elaborati grafici, dal database delle sorgenti geotermiche e dal database dei pozzi.

Riferimenti e collegamenti
1. Regolamento regionale n. 7 del 15 febbraio 2010 pubblicato sul 1° supplemento straordinario al n.9 del Bollettino Ufficiale Regione Lombradia del 5 marzo 2010.
2. Le sonde geotermiche permettono di sfruttare l'energia geotermica, ovvero il calore naturale del sottosuolo. Queste sonde sono costituite da tubi realizzati con materiali ad alta trasmittanza termica attraverso i quali viene scambiato il calore sottosuolo-superficie.
3. La geotermia a bassa entalpia sfrutta il calore presente negli strati più superficiali del terreno che rimane costante nel corso di tutto l'anno.
4. Il procedimento di autorizzazione è disciplinato al capo III (articoli 10-12) del regolamento.
5. La registrazione va effettuata sul portale apposito predisposto dal CESTEC.
6. La posa in opera delle sonde geotermiche è vietata nelle zone di tutela assoluta. Le perforazioni devono rispettare le distanze legali dal limite di proprietà stabiliti dal codice civile e comunque una distanza minima di almeno quattro metri dal confine della proprietà del richiedente con la proprietà confinante.
7. L’assunzione di responsabilità riguarda anche il rispetto delle modalità tecnico-operative riportate all’allegato 1 del presente regolamento.
8. Cfr Assolombarda Informa n. 37 del 21 ottobre 2010 “Da sapere - Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici: soggetti interessati e adempimenti".
9. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.

Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Energia di Assolombarda, e-mail sportello_energia@assolombarda.it, tel. 0258370.574/206/552, fax 0258370435.

 

Azioni sul documento

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