Collaborazioni coordinate e continuative a progetto - Le nuove precisazioni del Ministero


7 febbraio 2008

Circolare ministeriale
Il Ministero del Lavoro ha emanato alcune indicazioni operative riguardanti i contratti di collaborazione a progetto (1) per fornire indicazioni utili al personale ispettivo nello svolgimento dell’attività di vigilanza e linee guida e di indirizzo alle aziende che utilizzano questo tipo di contratto (2). 

Oggetto del contratto
Il Ministero ribadisce che il contratto di collaborazione a progetto deve avere per oggetto prestazioni autonome. La prestazione lavorativa ha come obiettivo il raggiungimento di un risultato specifico che la caratterizza e ne definisce l’ambito di svolgimento.
L’azienda e il collaboratore sono liberi di definire nel contratto tutti gli elementi rilevanti per il raggiungere il risultato. E’ importante che questi elementi siano specificati nel contratto, dato che in seguito il datore di lavoro non potrà variare i termini dell’accordo in modo unilaterale, come invece può accadere nei rapporti di lavoro subordinato.

Forma scritta del contratto
La circolare ministeriale ribadisce che il contratto di collaborazione a progetto deve essere stipulato in forma scritta. Nel caso gli ispettori verifichino un rapporto di lavoro non stipulato in forma scritta, considereranno questo rapporto come lavoro subordinato, salvo la possibilità per il committente/datore di lavoro di dimostrare in giudizio l’esistenza effettiva di un rapporto di lavoro parasubordinato.

Indici di valutazione della natura del rapporto
Nell’esame del contratto di collaborazione a progetto, gli ispettori valutano in particolare gli aspetti seguenti:

  • specificità della prestazione – L’attività oggetto della collaborazione può essere correlata all’attività principale o accessoria dell’impresa committente ma non può sovrapporsi completamente a questa;
  • modalità di inserimento del collaboratore – Le forme di coordinamento tra collaboratore e azienda devono essere individuate nel contratto;
  • contenuto della prestazione – La prestazione oggetto del contratto deve essere valutata in relazione al risultato che si intende ottenere. La prestazione non può esaurirsi nella messa a disposizione di energie lavorative a favore del committente;
  • modalità di svolgimento della prestazione – Il collaboratore deve essere autonomo nello scegliere le modalità con cui rendere la prestazione lavorativa. La circolare ribadisce che è incompatibile con la collaborazione l’esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio caratteristici del lavoro subordinato;
  • compenso – Il compenso del collaboratore non può essere legato solo alla durata della prestazione. I criteri di calcolo del compenso devono essere verificabili e riferibili al risultato stabilito come oggetto del contratto;
  • clausola di esclusiva – Devono essere valutati con attenzione i casi di collaborazione con una sola azienda (c.d. "monocommittenza");
  • proroghe e rinnovi del contratto – Deve essere prestata attenzione alla legittimità della proroga quando al termine del contratto non è stato raggiunto il risultato stabilito dalle parti. Anche i presupposti del rinnovo della collaborazione sulla base di un nuovo progetto devono essere valutati con attenzione.

Attività incompatibili con un contratto di collaborazione
Il Ministero precisa che le caratteristiche e le modalità di svolgimento di alcune attività lavorative sono incompatibili con la stipula di un rapporto di lavoro parasubordinato.
A titolo esemplificativo, la circolare indica le attività seguenti:

  • manutentori;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • baristi e camerieri;
  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzie ippiche;
  • babysitter e badanti;
  • estetiste e parrucchieri;
  • facchini;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
  • piloti e assistenti di volo;
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo

Tuttavia, il Ministero precisa che, in casi eccezionali valutabili caso per caso, anche queste attività potrebbero essere compatibili con le modalità della collaborazione a progetto. 

Riferimenti e collegamenti
1. Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. da 61 a 69, (pubblicato in G.U. del 9 ottobre 2003, n. 235), “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
2. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 29 gennaio 2007, prot. n. 25/SEGR/0001596, “Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. D.Lgs n. 276/2003. Attività di vigilanza. Indicazioni operative”.

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.450/415/323/294, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it.

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