Guida alle agevolazioni per le Start up innovative

Cosa sono le Start up innovative? Quali requisiti devono possedere? Gli investitori hanno dei benefici fiscali? Che cos'è il crowdfunding?

Questa guida, articolata in domande e risposte, analizza la disciplina delle Start up innovative contenuta nel D.L. 179/2012 e più volte modificata nel corso degli ultimi anni.

Attraverso le risposte alle domande più frequenti, vengono fornite indicazioni sulle modalità di costituzione delle Start up innovative, sui requisiti che devono possedere e sulle agevolazioni a loro riservate in ambito fiscale, societario, finanziario e giuslavoristico.

La guida è aggiornata con le ultime novità intervenute nell’ambito della disciplina, tra le quali si segnalano:

  • la detrazione al 50% riconosciuta - in regime “de minimis” e in alternativa alla detrazione ordinaria del 30% - alle persone fisiche che investono nel capitale sociale di Start up innovative (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7);
  • l’esenzione fiscale del capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni in Start up innovative (D.L. 73/2021, art. 14);
  • le modalità di costituzione delle Start up innovative a seguito della sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato.

Per approfondimenti sul credito d'imposta introdotto dal Decreto Bollette (DL 34/2023, art. 7 quater) a favore delle Start up innovative operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovanili e della sanità si rinvia all'informativa "Conversione in legge del Decreto Bollette - Credito d'imposta per le Start up innovative green".

Aggiornamento

La guida è aggiornata al 30 maggio 2023.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Fisco e Diritto d'Impresa (tel. 0258370.308/267, fisc@assolombarda.it), l’Area Credito e Finanza (tel. 0258370.309/704, fin@assolombarda.it), l’Area Lavoro e Previdenza (tel. 0258370.360/213, lav@assolombarda.it).

Indice

DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA

1. Cosa sono le Start up innovative?

2. Quale forma giuridica devono avere le Start up innovative?

3. Per costituire una Start up innovativa è necessario l’atto notarile?

4. Quali sono i requisiti che un'impresa deve avere per potersi qualificare come Start up innovativa?

5. Come si ottiene la qualifica di Start up innovativa?

6. Per quanto tempo può essere mantenuta la qualifica di Start up innovativa?

7. Quali sono le agevolazioni previste per le Start up innovative?

AGEVOLAZIONI FISCALI E SOCIETARIE

8. Quali sono le agevolazioni riconosciute alle Start up innovative in sede di iscrizione nel Registro delle imprese?

9. I soggetti che investono in Start up innovative hanno dei benefici fiscali?

10. Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che investono in Start up innovative?

11. Qual è la procedura di accesso alle agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche

12. Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone giuridiche che investono in Start up innovative?

13. Possono beneficiare della deduzione d'imposta tutti i soggetti Ires?

14. Quali sono gli investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef e della deduzione Ires?

15. Sono agevolabili i conferimenti effettuati da soggetti che già detengono partecipazioni nella Start up innovativa?

16. Esiste un limite ai conferimenti che una Start up innovativa può ricevere?

17. Chi cede partecipazioni in Start up innovative ha dei benefici fiscali

18. Che cosa sono le Start up innovative a vocazione sociale?

19. Quali documenti è necessario conservare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali?

20. Quali sono le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali?

21. Quali sono le agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori di Start up innovative?

22. Quali sono le agevolazioni per le Start up innovative che intendono utilizzare in compensazione un credito Iva?

23. Le Start up innovative sono soggette alla disciplina delle società di comodo?

24. Le Start up innovative possono cedere le loro perdite?

25. Le Start up innovative possono beneficiare di misure agevolative per la copertura delle perdite civilistiche?

26. Le Start up innovative costituite in forma di srl possono creare categorie particolari di quote di partecipazione?

27. Quali procedure concorsuali si applicano alle Start up innovative?

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

28. Quali sono gli strumenti di finanziamento più a misura di Start up innovativa?

29. L’accesso al credito per le Start up è sempre difficoltoso, vi è un canale di facilitazione?

AGEVOLAZIONI GIUSLAVORISTICHE

30. Quali sono le particolarità previste per il tipico contratto a tempo determinato collegato all’oggetto sociale di una Start up?

31. Esiste il rischio che i contratti a termine vengano trasformati a tempo indeterminato?

32. Quali regole specifiche possono essere introdotte per le Start up?

DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA

1. Cosa sono le Start up innovative?

Le Start up innovative1 sono imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d’impresa, che deve possedere specifici requisiti e deve essere iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese, sono riconosciute particolari misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo.

2. Quale forma giuridica devono avere le Start up innovative?

Le Start up innovative devono essere società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituite anche in forma cooperativa, non quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

3. Per costituire una Start up innovativa è necessario l’atto notarile?

Sì, oggi la costituzione di una Start up innovativa può avvenire solo con l’intervento del notaio.

Da luglio 2016 e fino al 29 marzo 2021 è stato possibile costituire Start up innovative, nella forma giuridica di srl, mediante una procedura telematica con firma digitale – utilizzando la piattaforma Atti Start up del Registro delle imprese - senza l’intervento del notaio2.

Questa possibilità, introdotta dal Decreto “Investment compact” (D.L. 3/2015, art. 4, c. 10 bis) ed attuata con i Decreti 17 febbraio 2016 e 1° luglio 2016 del Ministero dello sviluppo economico, è venuta meno con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29.3.2021. Con tale sentenza – che è sopraggiunta dopo una serie di contestazioni sollevate dal Consiglio nazionale del Notariato – il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il D.M. 17 febbraio 20163. A seguito di tale sentenza la piattaforma Atti Start up del Registro delle imprese è stata bloccata e la costituzione delle Start up innovative è stata ricondotta nell’ambito delle regole ordinarie previste per la costituzione delle società di capitali, che deve avvenire necessariamente per mezzo di atto notarile.

Pertanto, la costituzione di una Start up innovativa oggi può avvenire solo con l’intervento del notaio.

Per completezza d’informazione, si segnala che con l’art. 29 della L. 53/2021 – in recepimento della direttiva 2019/1151/Ue recante modifiche alla direttiva 2017/1132/Ue sull’uso di strumenti digitali nel diritto societario - è stata introdotta la possibilità di costituzione on line delle srl (ordinarie e semplificate), con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, tramite atto pubblico informatico in videoconferenza e con firma digitale.

L’art. 29 della L. 53/2021 è stato attuato con il D.Lgs. 183/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. Tale Decreto affida la procedura di costituzione digitale delle srl, in esclusiva, al Consiglio nazionale del Notariato che opererà attraverso la propria piattaforma informatica.

Gli atti costitutivi delle srl e delle srls potranno essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del MISE entro il 12 febbraio 2022 (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 183/2021). In tal caso, il compenso notarile sarà ridotto alla metà.

4. Quali sono i requisiti che una impresa deve avere per potersi qualificare come Start up innovativa?

Un’impresa, per potersi qualificare come Start up innovativa, deve possedere tutti i “requisiti cumulativi” riportati nella Tabella 1.

Tabella 1 - Start up innovative: requisiti cumulativi (devono essere tutti soddisfatti)

Forma giuridica

La Start up deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

Data di costituzione

La Start up deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni4.

Residenza

La Start up deve essere residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

Valore della produzione netta

La Start up, a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro.

Distribuzione degli utili

La Start up non deve distribuire o aver distribuito utili.

Oggetto sociale

La Start up deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Modalità di costituzione

La Start up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda. Non preclude il riconoscimento della qualifica di Start up innovativa l’operazione di trasformazione5.

Oltre ai requisiti cumulativi, l’impresa deve possedere almeno uno tra i “requisiti alternativi”, riportati nella Tabella 2, che identificano il carattere “innovativo” dell’attività.

Tabella 2 - Start up innovative: requisiti alternativi (deve essere soddisfatto almeno un requisito)

Spese R&S

La Start up deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione.

Sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vi rientrano:

  • le spese relative allo  sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
  • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese legali  per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Le spese in R&S devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e, in linea generale, devono essere descritte in Nota integrativa. Tuttavia le Start up innovative, qualora presentino il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro imprese dal D.Lgs. 139/2015, sono esonerate dall’obbligo di predisporre la Nota integrativa e possono riportare le spese in R&S in calce allo Stato Patrimoniale (Cfr. parere Mise n. 50195/2017).

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, l’effettuazione delle spese di R&S è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Start up innovativa.

Personale

La Start up deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato:

  • deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività  di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
  • oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 87/2014, qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito di lavoro dipendente ovvero un reddito a questo assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito in questione. In particolare, ai fini del calcolo della forza lavoro, rilevano anche i soci–amministratori purché siano anche soci–lavoratori ossia purchè abbiano un impiego retribuito nella società a qualunque titolo, diverso da quello organico, e gli stagisti purché retribuiti.
Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere eseguito “per teste”.

Titolarità brevetti/diritti

La Start up deve essere:

  • titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale
  • ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

5. Come si ottiene la qualifica di Start up innovativa?

Mediante l’iscrizione della società, in forma telematica e con firma digitale, nella sezione speciale del Registro delle imprese.

La domanda di iscrizione va trasmessa, mediante Comunicazione unica, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

A tal fine è necessario:

  1. attestare la sussistenza dei requisiti qualificanti  (vd. Domanda n. 4con autocertificazione da parte del rappresentante legale
  2. fornire alcune informazioni riguardanti la Start up innovativa (breve descrizione dell’attività svolta comprese l’attività e le spese in R&S, l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale, l’indicazione dell’esistenza di relazioni con investitori professionali, università, centri di ricerca, l’elenco dei brevetti ecc.).

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 135/2018, art. 3) ha stabilito che, per mantenere l’iscrizione alla sezione speciale, è necessario confermare, sempre per via telematica, il possesso dei requisiti qualificanti (punto 1) ed aggiornare le informazioni aziendali (punto 2) con cadenza annuale6, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Viene riconosciuta la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 7 mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga nel termine “lungo” di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni indicate dall’art. 2364, c. 2, del Codice Civile, ossia nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società (per l'adempimento relativo gli anni pandemici 2020 e 2021, vd. circolari Mise 10.9.2020 e 30.9.2021).

Dal 2019, l’inserimento delle informazioni aziendali di cui al precedente punto 2 e il loro aggiornamento devono essere effettuati anche attraverso la piattaforma informatica startup.registroimprese.it (vd. circ. Mise n. 3718/C del 10.4.2019).

La perdita dei requisiti di Start up innovativa (vd. Domanda 4) determina la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria.  Lo stesso effetto è prodotto dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale relativa al mantenimento dei requisiti qualificanti.

6. Per quanto tempo può essere mantenuta la qualifica di Start up innovativa?

Per 5 anni dalla data di costituzione, purché siano mantenuti i requisiti qualificanti (vd. Domanda n. 4).

Originariamente la durata del regime agevolato era di 4 anni. Attraverso successivi interventi legislativi (D.L. 3/2015, art. 4; D.L. 50/2017, art. 57), la durata del regime è stata portata da 4 a 5 anni.

A seguito dell’emergenza coronavirus, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 5) ha prorogato di 12 mesi la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per le Start up innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale alla data del 19.5.2020. Tale proroga, però, non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal D.L. 179/2012.

In particolare, il Mise, nella circolare n. 3724/2020, ha precisato che tale proroga non dà diritto né all’esonero dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all’art. 18 della L. 580/93, né alle agevolazioni fiscali (ordinarie e "de minimis") previste per gli investitori.

7. Quali sono le agevolazioni previste per le Start up innovative?

Le Start up innovative possono beneficiare di agevolazioni  in ambito fiscale e societario, in materia di diritto del lavoro e nell'accesso al credito (vd. oltre).

AGEVOLAZIONI FISCALI E SOCIETARIE

8. Quali sono le agevolazioni riconosciute alle Start up innovative in sede di iscrizione nel Registro delle imprese?

Le Start up innovative, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento:

  • dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese
  • del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

Tale esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese.

L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle Start up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali, ad esempio, gli aumenti di capitale agevolati (circ. Agenzia delle Entrate 4/2016, par. 1.3). Sono comunque esclusi dall’agevolazione gli adempimenti non riguardanti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese. È pertanto dovuta l’imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 253/2019).

9. I soggetti che investono in Start up innovative hanno dei benefici fiscali?

I soggetti Irpef e Ires che investono nel capitale sociale di Start up innovative possono beneficiare, rispettivamente, di una detrazione del 30% dall’imposta (vd. Domanda 10) e di una deduzione del 30% dalla base imponibile (vd. Domanda 12).

Tali percentuali di agevolazione sono state disposte dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, commi 66-69) con decorrenza dal 1° gennaio 20177 e sono state autorizzate dalla Commissione europea - con Decisione C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018 - fino al 31 dicembre 2025.

La detrazione Irpef e la deduzione Ires del 30% sono disciplinate dall’art. 29 del D.L. 179/2012. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto 7 maggio 20198.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, solo a favore dei soggetti Irpef, un’agevolazione in regime “de minimis” (Reg. 1407/2013), pari al 50% delle somme investite. Questa agevolazione è alternativa a quella ordinaria del 30% (vd. Domanda 10).

10. Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che investono in Start up innovative?

Per i soggetti Irpef che investono in Start up innovative sono previste due agevolazioni, alternative tra di loro, la detrazione Irpef “ordinaria” del 30% disciplinata dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e la detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis” introdotta dal D.L. Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) e disciplinata dall’art. 29 bis del D.L. 179/2012.

Di seguito vengono illustrate le regole di applicazione delle due agevolazioni che differiscono tra loro sotto molteplici aspetti (percentuale agevolativa, ammontare massimo di investimento agevolabile ecc.)

Detrazione Irpef ordinaria (D.L. 179/2012, art. 29). I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative9.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up e Pmi innovative (vd. Domanda 14).

La disciplina di questa detrazione è contenuta nell’art. 29 del D.L. 179/2012 ed è stata attuata con il Decreto 7 maggio 2019.

L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000 euro10.

Tale limite si applica in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati. Pertanto, se per esempio nel corso dell’anno il soggetto ha investito in due Start up innovative, per la verifica della soglia occorre sommare i conferimenti effettuati in entrambe le società.

Il risparmio Irpef massimo che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro (=30% x 1.000.000) l’anno.

La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. Domanda 20)11.

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. Domanda 16).

Detrazione Irpef in regime “de minimis” (D.L. 179/2012, art. 29 bis). Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione Irpef del 30% (vd. sopra).

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR che investono prevalentemente in Start up e Pmi innovative (vd. Domanda 14).

La disciplina di questa nuova detrazione è contenuta nell’art. 29 bis del D.L. 179/2012 ed è stata attuata con il Decreto 28 dicembre 2020.

Al momento dell'investimento da parte della persona fisica, la Start up deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in fase di costituzione della società (vd. faq 2.1 sul sito del Mise)

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro (risparmio Irpef massimo = 50.000 euro l’anno) e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Come precisato nel Decreto attuativo del 28 dicembre 2020:

  • l'agevolazione è applicabile agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2019;
  • il beneficio fiscale è concesso ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 e pertanto spetta fino a un ammontare massimo di aiuti, concessi a titolo di “de minimis” a una medesima Start up innovativa (considerando la nozione di “impresa unica” di cui all'art. 2, c. 2, del Reg. 1407/2013), non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • se la detrazione non trova capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza è riportabile in avanti e può essere scomputata dall’Irpef dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo.

11. Qual è la procedura di accesso alle agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche?

La detrazione Irpef "ordinaria" del 30% (D.L. 179/2012, art. 29) è un’agevolazione automatica per la quale non occorre fare nessuna richiesta preventiva.

Invece, per accedere alla detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis” (D.L. 179/2012, art. 29 bis), occorre che la Start up innovativa beneficiaria degli investimenti invii al Mise un’apposita istanza (Allegato 1, circ. Mise 25.2.2021) attraverso una piattaforma informatica disponibile all’indirizzo padigitale.invitalia.it.

Nell’istanza è necessario riportare:

  • gli elementi identificativi del soggetto investitore e della Start up innovativa beneficiaria dell'investimento,
  • l’ammontare dell’investimento che l’investitore intende effettuare,
  • l’ammontare della detrazione che l’investitore intende richiedere.

Il Mise verifica preventivamente, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte della Start up del massimale "de minimis", notificando l’esito dell’accertamento sia alla Start up sia all’investitore. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale di 200.000 per aiuti "de minimis" già ottenuti, l’impresa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

Il Mise invia periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato l’istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione con il relativo importo.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 28 febbraio 2021, le istanze per la richiesta dell’agevolazione dovevano essere trasmesse dal 1° marzo al 30 aprile 2021 (e quindi successivamente all’effettuazione dell’investimento).

A regime, invece, le istanze devono essere inviate prima dell’effettuazione dell’investimento.

Per poter fruire della detrazione l’investitore deve ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria come da Allegato B del Decreto 28.12.2020 (vd. Domanda 19).

12. Quali sono le agevolazioni fiscali le persone giuridiche che investono in Start up innovative?

I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative12

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up e Pmi innovative (vd. Domanda 14).

L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.800.000 euro. Tale limite si applica in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati. Pertanto, se per esempio nel corso dell’anno il soggetto ha investito in due Start up innovative, per la verifica della soglia occorre sommare i conferimenti effettuati in entrambe le società.

Il risparmio Ires massimo che può essere conseguito è di 129.600 euro (= 30% x 1.800.000 x 24%) l’anno. In linea generale, il risparmio fiscale derivante dall’agevolazione è pari al 7,2% (= 30% x 24%) della somma investita.

Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. Domanda 20)11.

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. Domanda 16).

13. Possono beneficiare della deduzione d'imposta tutti i soggetti Ires?

Non tutti. Sono esclusi dall’agevolazione:

a) i soggetti che sono a loro volta Start up innovative,

b) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e le società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative,

c) gli incubatori certificati.

I soggetti del punto a) sono esclusi per evitare il meccanismo delle “detassazioni a catena”. In assenza di tale previsione, infatti, se un soggetto beneficiario (Alfa s.r.l.) investisse in una Start up innovativa (Beta s.r.l.), che a sua volta investisse in un’altra Start up innovativa (Gamma s.r.l.), a fronte di un’unica immissione di capitale iniziale (fatta da Alfa s.r.l.), si avrebbe un duplice beneficio (per Alfa s.r.l. e per Beta s.r.l.).

I soggetti del punto b) e c) sono esclusi dall’agevolazione per motivi analoghi.

14. Quali sono gli investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef e della deduzione Ires?

Per rispondere a questa domanda occorre distinguere le agevolazioni ordinarie (detrazione Irpef e deduzione Ires del 30%) dalla detrazione Irpef “de minimis” (50%).

I) Investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef ordinaria (30%) e della deduzione Ires (30%)

Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative sia gli investimenti indiretti attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative13.

In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della Start up innovativa. Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

Si considera conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi. La rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti, che beneficiano del regime di esenzione di cui al citato art. 27 (vd. Domanda 21), viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla Start up.

Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della Start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una Start up innovativa già costituita.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della Start up innovativa.

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone, nonché in imprese che sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente14 e in quelle che hanno ricevuto aiuti statali illeciti.

II) Investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef “de minimis” (50%)

Si applicano, in linea generale, le stesse regole previste per individuare gli investimenti agevolabili ai fini delle agevolazioni ordinarie ossia la detrazione Irpef del 30% e la deduzione Ires (vd. sopra), ma con alcune differenze:

  • per quanto riguarda gli investimenti indiretti, sono agevolati solo quelli effettuati in Oicr che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative (non sono agevolati gli investimenti effettuati in altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative);
  • sono agevolati solo gli investimenti effettuati in sede di aumento del capitale sociale (vd. faq 2.1 sul sito del Mise).

15. Sono agevolabili i conferimenti effettuati da soggetti che già detengono partecipazioni nella Start up innovativa?

Il Decreto 7 maggio 2019 (art. 2, c. 3, lett. d) – che disciplina le agevolazioni “ordinarie” di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 - nega, in linea generale, l’agevolabilità fiscale per gli investimenti diretti, o indiretti tramite intermediari, effettuati da soggetti che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa. Ne ammette, tuttavia, l’agevolabilità se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni previste dal Regolamento UE n. 651/2014 (art. 21, par. 6):

  • l’importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro;
  • la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale;
  • la Start up innovativa non è diventata "collegata"15 di un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi16. In sostanza la Start up oggetto dell’investimento deve rientrare nella definizione di Pmi

16. Esiste un limite ai conferimenti che una Start up innovativa può ricevere?

Si. La Start up innovativa non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili ai sensi dell’art. 29 del D.L. 179/2012, negli anni di vigenza del regime agevolativo.

Questo limite è stato introdotto dal Decreto 7 maggio 2019, in conformità con la disciplina europea sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio (Reg. UE 651/2014).

In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che in caso di superamento dei 15 milioni di euro l’agevolazione venga meno limitatamente alla quota di investimento eccedente la predetta soglia. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

17. Chi cede partecipazioni in Start up innovative ha dei benefici fiscali? 

In linea generale, la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in Start up innovative genera una plusvalenza che, in capo alle persone fisiche operanti fuori dal regime d’impresa, è tassata con l’imposta sostitutiva del 26% (Tuir, artt. 67 e 68; D.Lgs. 461/97, art. 5)17, in capo alle società concorre alla formazione del reddito ed è tassata ai fini Ires ai sensi degli articoli 86 e 87 del Tuir.

Si segnala, tuttavia, che il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, art. 14) ha introdotto, in via temporanea e a certe condizioni, un regime fiscale di esenzione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche che investono in Start up innovative.

In particolare, il Decreto Sostegni bis prevede le seguenti agevolazioni:

a)    l’esenzione fiscale per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, non operanti in regime d’impresa (Tuir, art. 67, lettere c, c-bis), a seguito della cessione di partecipazioni (qualificate e non) nel capitale sociale di Start up innovative, a condizione che tali partecipazioni:

  • siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025
  • siano possedute per almeno tre anni.

L’esenzione si applica agli investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef ordinaria del 30% (art. 29, D.L. 179/2012) e della detrazione Irpef del 50% (art. 29 bis, D.L. 179/2012). Pertanto, danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la sottoscrizione di aumenti di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi (vd. Domanda 14);

b)    l’esenzione fiscale per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, non operanti in regime d’impresa (Tuir, art. 67, lettere c, c-bis), a seguito della cessione di partecipazioni (qualificate e non) nel capitale sociale di società commerciali residenti e non residenti18, purché (vd. Relazione illustrativa al Decreto Sostegni bis):

  • le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti siano state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • le plusvalenze realizzate siano reinvestite in Start up innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

L’efficacia di tali agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

18. Che cosa sono le Start up innovative a vocazione sociale?

Le Start up innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono Start up innovative che, oltre a possedere i requisiti richiesti dal D.L. 179/2012 (vd. Domanda n. 4), operano in via esclusiva in settori considerati di utilità sociale, come individuati dal D.Lgs 112/2017, art. 2, comma1.19

Le SIAVS devono rendicontare il loro impatto sociale mediante un apposito documento (vd. la Guida del Ministero dello Sviluppo economico) che deve essere redatto e trasmesso in via telematica alla Camera di commercio con cadenza annuale.

Lo status di SIAVS non comporta benefici di legge ulteriori rispetto a quelli previsti per le altre Start up innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale20.

Si segnala che le qualifiche di SIAVS e di impresa sociale sono tra loro incompatibili (Mise, parere 84932 del 23.3.2021).

19. Quali documenti devono conservare gli investitori per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali?

Occorre distinguere la documentazione necessaria per le agevolazioni fiscali ordinarie (detrazione Irpef/deduzione Ires del 30%, art. 29 del D.L. 179/2012) dalla documentazione richiesta per l’agevolazione fiscale in regime “de minimis” (detrazione Irpef del 50%, art. 29 bis del D.L. 179/2012).

Detrazione Irpef/Deduzione Ires del 30% (D.L. 179/2012, art. 29). Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali “ordinarie” (30%), gli investitori (soggetti Irpef e Ires) devono ricevere dalla Start up innovativa e conservare:

  • una certificazione nella quale la Start up attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l’entità dell’investimento effettuato nel periodo d’imposta (vd. Domanda 16). In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la Start up innovativa certifica l’importo per il quale spetta l’agevolazione. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento21;
  • copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Se l’investimento viene fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in Start up o Pmi innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up o Pmi innovative e certificano l'entità dell'investimento agevolabile. Tale certificazione deve essere rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato. Qualora l'esercizio delle Start up innovative, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in Start up innovative o Pmi innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni fiscali spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Detrazione Irpef del 50% (D.L. 179/2012, art. 29 bis). Per poter beneficiare della detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis”, gli investitori devono ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante della Start up innovativa (vd. Allegato B al D.M. 28.12.2020), che deve essere rilasciata entro 30 giorni dai conferimenti (D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47) e che deve riportare:

  • l’importo dell’investimento,
  • il codice COR rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA),
  • l’importo della detrazione fruibile.

Se l’investimento viene fatto in Oicr che investono prevalentemente in Start up o Pmi innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up o Pmi innovative e certificano l'entità dell'investimento agevolabile.

Qualora l'esercizio delle Start up innovative o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, la detrazione fiscale spetta a partire da tale successivo periodo d'imposta.

20. Quali sono le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali per gli investitori?

L’investitore decade dall’agevolazione se, entro 3 anni22 dall’effettuazione dell’investimento, si verifica:

  • la cessione, anche parziale23, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o “mortis causa”, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie (Tuir, artt. 170 – 181). In quest’ultimo caso, però, resta ferma la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sindacare l’eventuale elusività dell’operazione (vd. circ. AdE 16/2014, par. 6.7.1);
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative24;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa sulle Start up innovative (vd. Domanda n. 4). Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione e, ovviamente, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 3/2015.

Queste cause di decadenza si applicano sia alle agevolazioni fiscali “ordinarie” sia all’agevolazione fiscale “de minimis”.

Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:

  • le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
  • le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.

21. Quali sono le agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori di Start up innovative?

Gli strumenti finanziari (azioni, quote, diritti d’opzione, strumenti finanziari partecipativi25 ecc.) assegnati, a titolo di remunerazione, a dipendenti, collaboratoti continuativi26 e amministratori di Start up innovative non concorrono a formare il reddito imponibile. L’esenzione opera sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi (D.L. 179/2012, art. 27, commi 1-3).

Questa disposizione, in sostanza, rappresenta una deroga al cosiddetto “principio di omnicomprensività” (art. 51, Tuir), secondo il quale tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito.

Per il riconoscimento dell’agevolazione gli strumenti finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. devono essere emessi dalla Start up innovativa con la quale il beneficiario intrattiene il rapporto di lavoro oppure da soggetti direttamente controllati da una Start up innovativa;
  2. devono essere assegnati durante il periodo di applicazione della disciplina speciale delle Start up innovative (vd. Domanda 6);
  3. non devono essere riacquistati dalla Start up innovativa, dalla società emittente (se diversa dalla Start up innovativa) o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start up innovativa ovvero che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start up innovativa27.

La cessione degli strumenti finanziari a soggetti terzi (diversi da quelli citati al precedente punto 3) assume rilevanza quale reddito diverso (art. 67, Tuir). Per il calcolo della plusvalenza, in caso di assegnazione gratuita di azioni/quote o di esercizio gratuito di diritti d’opzione, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e quindi l’intero corrispettivo di vendita costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.

Il regime di non imponibilità si applica anche agli strumenti finanziari assegnati come “corrispettivo” ad altre categorie di soggetti (professionisti e società, vd. risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 776/2021) in cambio dell’apporto di opere e servizi altamente qualificati a favore della Start up innovativa. La regola di non imponibilità si applica anche quando l’apporto ha per oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore della Start up innovativa (D.L. 179/2012, art. 27, c. 4).

22. Quali sono le agevolazioni per le Start up innovative che intendono utilizzare in compensazione un credito Iva?

Per le Start up innovative si alza da 15.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo del visto di conformità previsto per la compensazione orizzontale dei crediti Iva28.

23. Le Start up innovative sono soggette alla disciplina delle società di comodo?

No. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” rispetto alla struttura patrimoniale (L. 724/94, art. 30) oppure siano in perdita fiscale sistematica (D.L. 138/2011, art. 2) non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo (quali, l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%).

24. Le Start up innovative possono cedere le loro perdite?

Sì. Le Start up (anche non innovative) possono cedere, dietro remunerazione, le proprie perdite fiscali a società quotate (cd. "società sponsor") che hanno nelle stesse Start up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale29. La Start up cedente non deve avere come attività prevalente quella immobiliare. 

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta (Tuir, art. 84, c. 2) e devono essere cedute per il loro intero ammontare. La perdita relativa a un periodo d'imposta (es. 2021) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d'imposta (2021) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.

La società sponsor deve remunerare la Start up del vantaggio fiscale ricevuto mediante il pagamento di un corrispettivo, calcolato applicando alle perdite trasferite l'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta cui si riferiscono le perdite. Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo Ires relativo al periodo d'imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

La cessione deve avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta (D.P.R. 602/73, art. 43 bis) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all'Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le perdite vengono utilizzate.

L'agevolazione non è compatibile con i regimi della trasparenza e del consolidato.

25. Le Start up innovative possono beneficiare di misure agevolative per la copertura delle perdite civilistiche?

Sì. In particolare:

  • in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo, in luogo del primo esercizio successivo (deroga al CC, artt. 2446, c. 2 per le spa e 2482 bis, c. 4, per le srl);
  • in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo (deroga al C.C., artt. 2447 per le spa e 2482 ter per le srl).

26. Le Start up innovative costituite in forma di srl possono creare categorie particolari di quote di partecipazione?

Sì. L’atto costitutivo può prevedere la creazione di quote prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni (deroga al CC, art. 2479, c. 5).

Inoltre, le Start up innovative costituite in forma di srl possono emettere quote oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di rischio, c.d. "crowdfunding” (deroga al CC, art. 2468, c. 1; vd. Domanda 28).

Queste deroghe alle regole del diritto societario inizialmente erano previste solo per le Start up innovative costituite in forma di srl. Con il D.L. 50/2017 (art. 57, c. 1) sono state estese a tutte le Pmi costituite in forma di srl (anche non innovative).

27. Quali procedure concorsuali si applicano alle Start up innovative?

Le Start up innovative non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali previste dal D.L. 267/1942 (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa), ma a procedure più rapide e meno gravose quali i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento” di cui alla L. 3/2012, Capo II.

L'accesso a tali procedimenti è stato confermato anche dal D.Lgs. 14/2019 (art. 2, c. 1, lett. c), recante il nuovo “Codice della crisi di impresa”, emanato in attuazione della L. 155/2017 di riforma organica delle procedure concorsuali. Tale Decreto, tra l’altro, prevede l'elaborazione da parte del CNDCEC di “indicatori di crisi” specifici per le Start up innovative (art. 13, c. 2).

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

28. Quali sono gli strumenti di finanziamento più a misura di Start up innovativa?

Crowdfunding. Letteralmente “finanziamento dalla folla”, il crowdfunding non è altro che un processo di raccolta di fondi di tipo collettivo, realizzato tramite portali online, attraverso il quale molte persone destinano fondi di diversa entità, al fine di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa. Esistono diverse tipologie di Crowdfunding, ma a misura di Start up troviamo:

a)    l’equity based è uno strumento di finanza innovativa che permette di raccogliere capitale di rischio tramite apposite piattaforme online, autorizzate da Consob;

b)    il reward permette all’azienda di raccogliere fondi utilizzando come leva per attrarre investitori un particolare prodotto e corrispondendo ai sostenitori, in base all’importo investito:

- un premio, un gadget o un riconoscimento;
- la gratuità o uno sconto sul bene che verrà realizzato grazie alla buona riuscita della campagna di raccolta fondi (prevendita);
- una quota dei ricavi o degli utili conseguiti con la realizzazione del progetto (royalty crowdfunding), sotto determinate condizioni e per periodi di tempo prestabiliti.

Business Angel, Seed Capital e Venture Capital. Sono operatori specializzati ad investire nel capitale di rischio e sono i primi ai quali un imprenditore può rivolgersi nelle prime fasi di sviluppo della propria attività per sostenere le fasi più rischiose di sviluppo dell’idea prima che possa essere messa sul mercato30.

Incentivi pubblici e premi. Sono agevolazioni – tipicamente finanziamenti a tasso agevolato o contributi a fondo perduto - o premi a supporto delle Start up nella fase di avvio e di consolidamento dell’azienda. Per rimanere sempre aggiornato sulle iniziative a favore delle Start up puoi iscriverti alla Newsletter Start up e alla Newsletter Incentivi per le imprese di Assolombarda31.

Prestiti obbligazionari convertibili. Sono una particolare forma di finanziamento a disposizione delle aziende erogato da investitori professionali. Quest’ultimi, al verificarsi di determinati situazioni, come un aumento di capitale dell’azienda, potranno esercitare il diritto a convertire l’obbligazione in capitale.

Strumenti finanziari partecipativi. Sono strumenti finanziari che non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali e amministrativi.

29. L’accesso al credito per le Start up è sempre difficoltoso, vi è un canale di facilitazione?

Uno strumento per favorire l’accesso al credito delle Start up innovative è il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi: una garanzia diretta sui finanziamenti bancari che copre fino all’80% dell’importo massimo garantibile di 2.500.000 euro.
Il rilascio della garanzia sul credito bancario da parte del Fondo, per le Start up innovative è gratuita, prioritaria e semplificata. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa: è la banca che valuta il merito di credito della Start up e procede con la richiesta della garanzia. Va sempre tenuto presente che la possibilità di ottenere la garanzia non implica la possibilità di ottenere il finanziamento. Infatti, la banca nelle sue valutazioni terrà in considerazione altri aspetti, tra cui il rapporto tra capitale sociale e richiesta di finanziamento, lo stato di sviluppo dell’idea, se si sta già fatturando o meno, la scalabilità del progetto, il profilo dei soci ecc.32.
Sulla parte coperta del Fondo, la banca non può acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria, ma potrebbe richiedere il rilascio di fidejussioni.

AGEVOLAZIONI GIUSLAVORISTICHE

30. Quali sono le particolarità previste per il tipico contratto a tempo determinato collegato all’oggetto sociale di una Start up?

Entro il limite di durata massima pari a 24 mesi, più contratti successivi a tempo determinato possono essere stipulati anche senza l'osservanza degli intervalli temporali previsti dalla normativa:

  • 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
  • 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore ai 6.

E' anche possibile stipulare, in deroga al limite di durata massima di 24 mesi, un ulteriore successivo contratto, tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività, per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che la stipulazione avvenga presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

I limiti, in merito alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, previsti dall’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, non si applicano alle imprese Start up innovative.

Questa speciale disciplina si applica solo per il periodo in cui l’impresa ha diritto alla denominazione di “Start up innovativa” (vd. Domanda n. 6).

Tutti i contratti a tempo determinato stipulati da Start up innovative sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative. 

31. Esiste il rischio che i contratti a termine vengano trasformati a tempo indeterminato?

Sì. La prosecuzione, o il rinnovo, dei contratti a termine oltre la durata massima prevista o la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale comportano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

32. Quali regole specifiche possono essere introdotte per le Start up?

Ai fini di un sistema di regole del rapporto di lavoro, che tenga conto delle specificità delle Start up innovative, i contratti collettivi possono definire:

  • criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici per la promozione dell'avvio delle Start up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile;
  • disposizioni per adattare le regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle Start up innovative, per rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. 

Note

1. La disciplina delle Start up innovative è contenuta negli artt. 25-32 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, conv. in L. 221 del 17 dicembre 2012, ed è entrata in vigore il 20 ottobre 2012. La disciplina è stata successivamente potenziata e più volte modificata.

2. Per effettuare la costituzione era necessario collegarsi alla piattaforma Atti Start up del Registro delle imprese e compilare, all’interno di un percorso guidato, il modello standard di atto costitutivo e statuto approvato con il Decreto 17 febbraio 2016. Anche le successive modifiche dell’atto costitutivo potevano essere effettuate mediante procedura telematica, utilizzando il modello tipizzato approvato con il Decreto 28 ottobre 2016. Restava ferma, ovviamente, la facoltà di effettuare la costituzione della società mediante atto notarile.

3. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021, art. 39 septies) ha disposto una sanatoria riconoscendo comunque validi gli atti costitutivi delle Start up innovative costituite senza notaio dal 2016 al 29 marzo 2021.

4. Originariamente la disciplina delle Start up innovative era applicabile solo alle società costituite da non più di 4 anni. L’allungamento a 5 anni è stato introdotto dal D.L. 3/2015, art. 4, c. 11 ter, lett. a.

5. In particolare, il Mise (parere prot. 164029 dell’8 ottobre 2013) ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle Start up innovative ad una srl unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale. Questa apertura ha la finalità di non creare discriminazioni nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali che, pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi della disciplina in questione in quanto non costituiti in forma societaria e in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società (circ. AdE n. 16/2014).

6. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 135/2018, art. 3), di fatto, ha stabilito un’unica scadenza annuale per gli adempimenti pubblicitari previsti per le Start up innovative. In precedenza, le Start up innovative erano obbligate a confermare il possesso dei requisiti qualificanti con cadenza annuale e ad aggiornare/confermare le informazioni aziendali con cadenza semestrale (vd. circ. Mise 3672/C del 29 agosto 2014).

7. Dal 2012 al 2016 la percentuale di detrazione Irpef è stata del 19% (25% per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e in quelle operanti in ambito energetico), mentre la percentuale di deduzione Ires è stata del 20% (27% per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e in quelle operanti in ambito energetico). Vd. note 9 e 12.

8. Tali agevolazioni, in origine, erano disciplinate dal Decreto 30 gennaio 2014, successivamente sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016.

9. Fino al 2016 la percentuale di detrazione Irpef è stata pari al 19%, elevata al 25% per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e in quelle operanti in ambito energetico. La Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, c. 66), a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha elevato la percentuale di detrazione al 30% indipendentemente dalla tipologia di Start up innovativa destinataria dei conferimenti di denaro, eliminando quindi la differenziazione prima prevista per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e in Start up innovative operanti in ambito energetico. Si segnala, inoltre, che la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa misura agevolativa, però, era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata mai rilasciata.

10. Il limite di 1.000.000 di euro è stato disposto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, c. 66) con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Fino al 2016 il limite è stato di 500.000 euro.

11. Nel caso di investimenti effettuati per il tramite di società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative la condizione dei 3 anni deve essere verificata in capo alla società “intermediaria”.

12. Fino al 2016 la percentuale di deduzione Ires è stata pari al 20%, elevata al 27% per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e in quelle operanti in ambito energetico. La Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, c. 66), a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha elevato la percentuale di deduzione al 30% indipendentemente dalla tipologia di Start up innovativa destinataria dei conferimenti di denaro, eliminando quindi la differenziazione prima prevista per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e in Start up innovative operanti in ambito energetico. Si segnala, inoltre, che la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della Start up innovativa, purché mantenuto per almeno 3 anni. L’efficacia di queste misure, però, era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata mai rilasciata.

13. Gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative o Pmi innovative sono quei soggetti che, al termine del periodo d’imposta in cui viene effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote in Start up innovative o Pmi innovative pari almeno al 70% del valore complessivo dei loro investimenti. Si segnala che, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle società che investono prevalentemente in Start up innovative o Pmi innovative, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle Start up innovative o Pmi innovative da tali società, come risultanti dal bilancio  relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato. Tale proporzionalità non è prevista nel caso degli investimenti attraverso OICR, che quindi garantiscono sempre l’integrale spettanza del beneficio fiscale.

14. La definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nella Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01).

15. Rileva la definizione comunitaria di impresa "collegata" contenuta nell’art. 3, par. 3, allegato I al Reg. Ue n. 651/2014. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

16. La definizione di Pmi è contenuta nell’art. 2, par. 1, allegato I al Reg. Ue n. 651/2014, nel quale è stabilito che nella categoria delle “Piccole e medie imprese” rientrano le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni o attivo di Stato Patrimoniale non superiore a 43 milioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del citato allegato I, ai fini della determinazione degli occupati e dei valori finanziari rilevanti per la qualifica di Pmi, si deve tenere conto dei dati delle “imprese associate” e delle “imprese collegate”, come definite nello stesso articolo 3, allegato I, del Reg. 651/2014.

17. Dall’1.1.2019, l’imposta sostituiva del 26% si applica sia alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate sia alle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate. In precedenza, solo le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (Tuir, art. 67, c. 1, lett. c bis) erano assoggettate all’imposta sostituiva del 26%. Le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate (Tuir, art. 67, c. 1, lett. c), invece, concorrevano parzialmente al reddito nella misura: del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2018; del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2009 al 31.12.2017; del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell'1.1.2009.

18. Si tratta delle società di cui all’articolo 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati) e all’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir.

19. Nel D.L. 179/2012, art. 25, c. 4 si fa riferimento all’art. 2, c. 1, del D.Lgs 155/2006 che però è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 112/2017.

20. Fino al 2016 gli investimenti effettuati in SIAVS hanno potuto beneficiare di agevolazioni fiscali maggiorate (detrazione Irpef del 25% anziché del 19%, deduzione Ires del 27% anziché del 20%), ma a decorrere dal 2017 questa differenziazione è venuta meno. Vd. note 9 e 12.

21. Per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino al 5.7.2019 (data di entrata in vigore del Decreto 7.5.2019), la certificazione doveva essere rilasciata entro il 3.10.2019.

22. Nel caso delle agevolazioni “ordinarie” (D.L. 179/2012, art. 29), se l’investimento viene effettuato per il tramite delle società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative, la condizione dei 3 anni deve essere verificata in capo alla società “intermediaria”.

23. Se il trasferimento delle quote o azioni è parziale, il soggetto beneficiario perde l’agevolazione anche sulla parte di azioni o quote che continuano a rimanere nella sua sfera giuridica.

24. Nel caso delle agevolazioni “ordinarie” (art. 29, D.L. 179/2012), costituisce causa di decadenza anche la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione delle azioni o quote delle altre società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative.

25. Gli strumenti finanziari partecipativi (Tuir, art. 44, c. 2, lett. a) non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali e amministrativi (devono essere espressamente previsti dallo Statuto).

26. Vale a dire tutti quei soggetti il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il regime non è applicabile ai collaboratori occasionali il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. l), Tuir).

27. Se questa condizione non è rispettata, il soggetto beneficiario (dipendente, amministratore o collaboratore) decade dall’agevolazione e l’intero valore degli strumenti finanziari non assoggettato a tassazione nel momento dell’assegnazione sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro, nel periodo d’imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine rileverà il valore che gli strumenti finanziari avevano al momento dell’assegnazione e non il diverso valore che tali strumenti hanno al momento della cessione. Si applicherà, inoltre, la tassazione sul reddito diverso dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e l'importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro.

28. D.L. 3/2015, art. 4, comma 11 novies.

29. L. 232/2016, art. 1, c. 76-80.

30. Per maggiori informazioni è disponibile la monografia “I nuovi strumenti finanziari a disposizione delle imprese”.

31. http://www.assolombarda.it/newsletter

32. Tutte informazioni che si possono fornire attraverso Bancopass Start up, uno strumento standardizzato di comunicazione finanziaria utilizzabile con banche e altri finanziatori.

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