Orizzonte finale

  • Contenuto minimo di riciclato — plastica (art. 7, par. 2) — dal 1° gennaio 2040: 50% imballaggi sensibili al contatto in PET; 25% sensibili al contatto in altre plastiche; 65% bottiglie di plastica monouso per bevande; 65% altri imballaggi in plastica.
  • Riutilizzo — trasporto e raggruppati (art. 29, par. 1) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 70% in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
  • Riutilizzo — imballaggi multipli (art. 29, par. 5) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 25% (scatole, escluso cartone).
  • Riutilizzo — bevande, distributore finale (art. 29, par. 6) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 40% delle bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili.

Azioni sul documento