Timeline - Scadenze per le imprese

Le scadenze per le imprese (2025 → 2040)

Percorso di obblighi crescenti. Per ogni anno sono indicati gli obblighi per le imprese; le date esatte sono riportate all'interno dei singoli punti.

Entrata in vigore

L'11 febbraio 2025 il Regolamento (UE) 2025/40 entra formalmente in vigore. Si apre il periodo transitorio verso la piena applicazione (12 agosto 2026): è la finestra utile per mappare gli imballaggi e impostare il percorso di adeguamento.

Obblighi per le imprese
  • Riutilizzabilità (art. 11) — dall'11 febbraio 2025: un imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa i criteri dell'art. 11; il requisito è da inserire nella dichiarazione di conformità dal 12 agosto 2026.

Scattano gli obblighi generali

Dal 12 agosto 2026 il Regolamento si applica in generale (art. 71). È il primo vero traguardo di conformità per le imprese.

Obblighi per le imprese
  • Riciclabilità (art. 6) — dal 12 agosto 2026: tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili (principio generale; i criteri di progettazione si applicano dal 2030 e la riciclabilità ‘su scala’ dal 2035).
  • Riutilizzabilità (art. 11) — dal 12 agosto 2026: si applica il requisito di riutilizzabilità (un imballaggio è riutilizzabile se soddisfa i criteri dell'art. 11).
  • PFAS (art. 5) — dal 12 agosto 2026: gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS pari o superiori ai valori limite fissati dal Regolamento.
  • Metalli pesanti (art. 5) — dal 12 agosto 2026: limiti specifici per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o loro componenti.
  • Sostanze che destano preoccupazione (art. 5) — dal 12 agosto 2026: gli imballaggi vanno fabbricati riducendone al minimo presenza e concentrazione.
  • Dichiarazione di conformità UE (art. 39; all. VII-VIII) — dal 12 agosto 2026: il fabbricante (unico soggetto responsabile nella filiera) redige, per ciascun imballaggio, il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità. È un documento dinamico, che si aggiorna con l'entrata in vigore progressiva delle prescrizioni, e va conservato 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).

Sanzioni, ricarica Ho.Re.Ca. e regole attuative

Si definisce il quadro sanzionatorio nazionale, scatta il primo obbligo Ho.Re.Ca. e prende forma buona parte delle regole tecniche di dettaglio a cura della Commissione.

Obblighi per le imprese
  • Sanzioni (art. 68) — dal 12 febbraio 2027: entra in vigore il regime sanzionatorio, di competenza dei singoli Stati membri; deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo (per l'Italia non ancora definito).
  • Ho.Re.Ca. — obbligo di ricarica (art. 32) — dal 12 febbraio 2027: i distributori finali di alberghiero, ristorazione e catering che usano imballaggi da asporto per bevande calde o fredde e alimenti pronti devono consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore da riempire.

Offerta di riutilizzo Ho.Re.Ca. e criteri di progettazione

Decolla l'offerta di riutilizzo nel canale Ho.Re.Ca., scattano compostabilità e riduzione dello spazio vuoto per la vendita e, dal 12 agosto, l'etichettatura armonizzata.

Obblighi per le imprese
  • Ho.Re.Ca. — offerta di riutilizzo (art. 33) — dal 12 febbraio 2028: gli stessi distributori finali devono offrire ai consumatori l'opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
  • Compostabilità (art. 9) — dal 12 febbraio 2028: obbligo di compostabilità industriale per bustine, cialde e filtri di tè, caffè o altre bevande in materiale permeabile utilizzati e smaltiti con il prodotto, e per le etichette adesive apposte su ortofrutta.
  • Riduzione dello spazio vuoto — imballaggi per la vendita (art. 24, par. 4) — dal 12 febbraio 2028: gli operatori economici che riempiono l'imballaggio per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario a garantirne funzionalità e protezione del prodotto (la riduzione di peso e volume ex art. 10 si applica dal 1° gennaio 2030).
  • Etichettatura armonizzata (art. 12, par. 1) — dal 12 agosto 2028: obbligo di apporre l'etichetta armonizzata UE su composizione e conferimento (esclusi imballaggi da trasporto e DRS); per gli imballaggi in plastica l'etichetta indica anche la percentuale di contenuto riciclato. In caso di ritardo negli atti di esecuzione, l'obbligo slitta a 24 mesi dopo la loro entrata in vigore.

Verifica del riciclato, etichette del riuso e deposito cauzionale

Diventa operativa la verifica del contenuto di riciclato, scatta l'etichettatura degli imballaggi riutilizzabili e gli Stati membri devono avviare i sistemi di deposito cauzionale.

Obblighi per le imprese
  • Contenuto di riciclato — verifica (art. 7, par. 11) — dal 1° gennaio 2029: il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di riciclato devono essere conformi alla metodologia dell'atto di esecuzione (o 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, se posteriore).
  • Etichettatura imballaggi riutilizzabili (art. 12, par. 2) — dal 12 febbraio 2029: gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato devono recare l'etichetta prevista (o 30 mesi dopo l'atto di esecuzione, se posteriore).

La fase più impegnativa

Dal 1° gennaio 2030 entrano in vigore contemporaneamente le soglie quantitative su contenuto di riciclato, progettazione per il riciclaggio e riutilizzo. È lo scaglione che richiede più anticipo di preparazione.

Obblighi per le imprese
  • Contenuto minimo di riciclato — plastica (art. 7, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: 30% imballaggi sensibili al contatto in PET; 10% sensibili al contatto in altre plastiche; 30% bottiglie di plastica monouso per bevande; 35% altri imballaggi in plastica.
  • Riciclabilità — progettazione (art. 6) — dal 1° gennaio 2030: gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio e classificati per prestazione: classe A (≥95%), B (≥80%), C (≥70%). Sotto il 70% l'imballaggio è considerato non riciclabile e non può essere immesso sul mercato.
  • Riduzione al minimo di peso e volume (art. 10, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: il fabbricante o l'importatore garantisce che peso e volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario a garantirne la funzionalità.
  • Riutilizzo — imballaggi da trasporto e raggruppati (art. 29, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 40% costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
  • Riutilizzo — tra siti propri, imprese collegate e nello stesso Stato membro (art. 29, par. 2-3) — dal 1° gennaio 2030: gli imballaggi da trasporto usati tra i siti dell'operatore o di imprese collegate, o per consegne ad altro operatore nello stesso Stato membro, devono essere riutilizzabili in un sistema di riutilizzo.
  • Riutilizzo — imballaggi multipli in scatole, escluso cartone (art. 29, par. 5) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 10% costituito da imballaggi riutilizzabili.
  • Riutilizzo — bevande, distributore finale (art. 29, par. 6) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 10% delle bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili.
  • Restrizioni Allegato V (art. 25) — dal 1° gennaio 2030: divieto di immettere sul mercato determinati formati monouso (imballaggi multipli in plastica, imballaggi in plastica per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, porzioni individuali e formati monouso Ho.Re.Ca., amenities del settore ricettivo, borse di plastica ultraleggere), fatte salve le deroghe.
  • Ricarica — refill (art. 28, par. 5) — dal 1° gennaio 2030: i distributori finali con superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10% della superficie a stazioni di ricarica.

Riciclabilità riciclata su scala

Alla progettazione per il riciclaggio si aggiunge il requisito di effettiva riciclabilità su larga scala.

Obblighi per le imprese
  • Riciclabilità su larga scala (art. 6) — dal 1° gennaio 2035: tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili nel senso che, divenuti rifiuto, possono essere oggetto di raccolta differenziata, smistati in flussi specifici e riciclati su scala (o cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se posteriore).

Soglia di riciclabilità più severa

Si alza l'asticella della riciclabilità richiesta per l'immissione sul mercato.

Obblighi per le imprese
  • Riciclabilità (art. 6) — dal 1° gennaio 2038: non possono più essere immessi sul mercato gli imballaggi che non sono riciclabili in classe A o B (tabella 3, allegato II).

Orizzonte finale

Ultimo scaglione previsto dal Regolamento, con le soglie più elevate su contenuto di riciclato e riutilizzo.

Obblighi per le imprese
  • Contenuto minimo di riciclato — plastica (art. 7, par. 2) — dal 1° gennaio 2040: 50% imballaggi sensibili al contatto in PET; 25% sensibili al contatto in altre plastiche; 65% bottiglie di plastica monouso per bevande; 65% altri imballaggi in plastica.
  • Riutilizzo — trasporto e raggruppati (art. 29, par. 1) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 70% in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
  • Riutilizzo — imballaggi multipli (art. 29, par. 5) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 25% (scatole, escluso cartone).
  • Riutilizzo — bevande, distributore finale (art. 29, par. 6) — dal 1° gennaio 2040: almeno il 40% delle bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili.