La fase più impegnativa

  • Contenuto minimo di riciclato — plastica (art. 7, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: 30% imballaggi sensibili al contatto in PET; 10% sensibili al contatto in altre plastiche; 30% bottiglie di plastica monouso per bevande; 35% altri imballaggi in plastica.
  • Riciclabilità — progettazione (art. 6) — dal 1° gennaio 2030: gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio e classificati per prestazione: classe A (≥95%), B (≥80%), C (≥70%). Sotto il 70% l'imballaggio è considerato non riciclabile e non può essere immesso sul mercato.
  • Riduzione al minimo di peso e volume (art. 10, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: il fabbricante o l'importatore garantisce che peso e volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario a garantirne la funzionalità.
  • Riutilizzo — imballaggi da trasporto e raggruppati (art. 29, par. 1) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 40% costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
  • Riutilizzo — tra siti propri, imprese collegate e nello stesso Stato membro (art. 29, par. 2-3) — dal 1° gennaio 2030: gli imballaggi da trasporto usati tra i siti dell'operatore o di imprese collegate, o per consegne ad altro operatore nello stesso Stato membro, devono essere riutilizzabili in un sistema di riutilizzo.
  • Riutilizzo — imballaggi multipli in scatole, escluso cartone (art. 29, par. 5) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 10% costituito da imballaggi riutilizzabili.
  • Riutilizzo — bevande, distributore finale (art. 29, par. 6) — dal 1° gennaio 2030: almeno il 10% delle bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili.
  • Restrizioni Allegato V (art. 25) — dal 1° gennaio 2030: divieto di immettere sul mercato determinati formati monouso (imballaggi multipli in plastica, imballaggi in plastica per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, porzioni individuali e formati monouso Ho.Re.Ca., amenities del settore ricettivo, borse di plastica ultraleggere), fatte salve le deroghe.
  • Ricarica — refill (art. 28, par. 5) — dal 1° gennaio 2030: i distributori finali con superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10% della superficie a stazioni di ricarica.

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