Verifica del riciclato, etichette del riuso e deposito cauzionale

  • Contenuto di riciclato — verifica (art. 7, par. 11) — dal 1° gennaio 2029: il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di riciclato devono essere conformi alla metodologia dell'atto di esecuzione (o 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, se posteriore).
  • Etichettatura imballaggi riutilizzabili (art. 12, par. 2) — dal 12 febbraio 2029: gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato devono recare l'etichetta prevista (o 30 mesi dopo l'atto di esecuzione, se posteriore).

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